
Tra le previsioni fiscali più commentate del 2025 vi è certamente la disciplina riguardante l’obbligo di pagamento tracciato per le spese di trasferta; il grande interesse che ha riguardato tale disposizione è legato ai significativi impatti sulla operatività di imprese e professionisti.
Nel presente contributo andremo a proporre un punto della situazione relativamente al reddito di lavoro autonomo, facendo riferimento ai chiarimenti forniti con la circolare n. 15/E/2025 che, in particolar modo, ha fissato in maniera più precisa le questioni riguardanti la decorrenza. Questo permette di revisionare la contabilità dei soggetti che producono redditi di lavoro autonomo, in vista delle prossime scadenze dichiarative.
Premessa
L’obbligo, introdotto dalla Legge di bilancio 2025, riguardante il pagamento tracciato relativamente alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto non di linea (ossia taxi e NCC), oltre che la determinazione del reddito di lavoro dipendente (per la detassazione delle somme ricevute a titolo di rimborso di quanto sostenuto nella trasferta) e quello d’impresa (per la deduzione della spesa sostenuta o rimborsata), ha interessato anche la categoria del reddito professionale.
Tale previsione inizialmente cozzava con le previsioni introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 (nel senso che la legge di bilancio 2025 subordinava la deducibilità delle spese che il professionista riaddebita, quando il decreto fiscale stabiliva l’indeducibilità di tali spese), ma il successivo intervento del D.Lgs. n. 84/2025 ha fortunatamente coordinato la disciplina, cogliendo l’occasione anche per estendere l’obbligo di pagamento tracciato alla generalità delle spese di trasferta nell’ambito del reddito professionale.
I riaddebiti dei professionisti
Il primo tema da esaminare è quello relativo alle spese sostenute da un professionista che per conto del proprio committente effettua una trasferta, sostenendo le relative spese e, per accordo con il committente stesso, al termine della trasferta, in aggiunta al corrispettivo pattuito, procedere anche a riaddebitare tali costi.
A differenza di quanto avveniva in passato, quando il rimborso incassato dal committente risultata imponibile quale compenso mentre le spese sostenute dal professionista potevano essere interamente dedotte, dal 2025 è previsto che tali spese sostenute e riaddebitate da parte del professionista vengano trattate diversamente, in forza di due previsioni.
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