
Responsabilità dei soci a seguito dell’estinzione e cancellazione della società di persone o di capitali dal registro delle imprese. Analisi dei presupposti, dei limiti dell’azione e dell’onere della prova.
Breve rassegna dell’evoluzione giurisprudenziale.
Premessa
L’articolo 2495, comma 3 del codice civile, introdotto dall’articolo 40, comma 12-ter, lett.b) dal D.L. n. 76/2020 sancisce una responsabilità giuridica dei soci verso le obbligazioni sociali, con conseguente subentro nelle posizioni passive della società, in ipotesi di estinzione e cancellazione dal registro delle imprese. In particolare, l’articolo 2495, comma 3 del codice civile stabilisce che i creditori non soddisfatti possano far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che, a seguito dell’estinzione della società si verifichi un particolare fenomeno di tipo successorio nei confronti dei soci, che prescinderebbe dalla percezione o meno di somme in sede di liquidazione. Difatti, secondo consolidato ed unanime orientamento della Suprema Corte di Cassazione si ritiene che “l’ex socio” sia sempre successore della società estinta, proprio in quanto tale e non in quanto percettore di somme.
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TAG Articolo 2495 Codice CivileCancellazione SocietàResponsabilità Soci