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La tassa di vidimazione libri sociali e il relativo versamento

L’art. 23 nota 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, stabilisce l’obbligo per le società di capitali di eseguire il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, cioè una tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e bollatura di libri e registri contabili.

Soggetti obbligati e libri sociali oggetto di tassazione

Così come disposto dall’art. 23, nota 3 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 641, sono obbligati al pagamento della tassa annuale vidimazione libri sociali le società di capitali, le S.R.L., le S.R.L.S., le S.P.A. e le S.A.P.A, comprese le società consortili anche se in liquidazione. Infatti, l’obbligo ricade anche sulle società di capitali che si trovano in stato di liquidazione.

I soggetti obbligati devono versare la tassa annuale vidimazione libri sociali per i libri sociali obbligatori, numerati e vidimati da un notaio o dalla Camera di Commercio, cioè per i seguenti libri:

  • libro dei soci;
  • libro delle obbligazioni;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;

Inoltre, occorre comprendere ciascun altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura è stabilito da norme speciali.

Non è prevista, invece, la vidimazione annuale delle altre scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le quali vale, comunque, l’obbligo di numerazione progressiva. Tali scritture, pertanto, devono essere numerate e bollate presso il Registro Imprese della Camera di Commercio oppure presso un notaio.

Non sono sottoposti a vidimazione, invece, gli altri libri contabili previsti dal codice civile: libro giornale e libro degli inventari, e quelli previsti dalle norme fiscali: registri IVA, registro beni ammortizzabili, ecc. Per queste scritture contabili, l’unico obbligo stabilito per consentire il loro utilizzo è costituito dalla numerazione progressiva delle pagine compiuta direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.

La tassa vidimazione è obbligatoria anche per i libri tenuti in formato digitale, infatti, tale obbligo risulta da un importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’interpello n. 42/2025, relativa a libri, repertori e scritture tenuti in modalità digitale. Il quesito della società istante era sorto dall’interpretazione delle norme che regolano le modalità di versamento della tassa annuale e del bollo, infatti, il termine “pagina”, risulta collegato a un concetto fisico e, quindi, difficilmente compatibile con la tenuta digitale dei libri sociali di cui all’art. 2215­-bis del codice civile. Tale dubbio interpretativo è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate rafforzando l’obbligo di versamento della TCG in ogni caso:

“a norma dell’articolo 2215-­bis del codice civile, la diversa modalità di tenuta con strumenti informatici dei libri, repertori e scritture previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento non fa venir meno gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione che, pertanto, permangono e sono assolti mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.”

Pertanto, in caso di libri tenuti in modalità digitale, la tassa di concessione governativa sarà dovuta ogni 500 pagine, o frazioni, corrispondenti a 12.500 righe o frazioni.

In merito al calcolo del tributo in oggetto, così come per l’imposta di bollo, è consigliabile visualizzare i libri, scegliendo la numerazione della pagina su supporto informatico, con lo scopo di conteggiare le righe e le pagine per il calcolo del tributo, così come stabilito per le pagine fisiche dei libri tenuti con modalità tradizionale. Tra i differenti formati standard, stabiliti per la conservazione a norma, è possibile adoperare il formato PDF ­- PDF/A che consente tale visualizzazione ottimale. La tenuta dei libri in modalità digitale non comporta variazioni nelle modalità di pagamento.

Soggetti esonerati

È importante evidenziare i soggetti esonerati dall’obbligo di versamento della tassa di vidimazione libri sociali, indicati di seguito:

  • le società cooperative/di mutua assicurazione;
  • i consorzi che non assumono la forma di società consortile;
  • le società di capitali dichiarate fallite;
  • le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate a una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva nel caso in cui il relativo atto costitutivo rispetti le condizioni previste dalla Legge n. 289/2002.

Scadenza del versamento

La tassa di vidimazione dei libri sociali deve essere versata entro il termine del 16 marzo di ciascun anno, quest’anno la scadenza sarà il giorno successivo, 17 marzo, poiché il 16 marzo è domenica.

Importo da versare

L’importo della tassa annuale vidimazione libri sociali è stabilito in misura fissa e dipende dal valore del capitale sociale esposto nell’ultimo Stato Patrimoniale del bilancio di esercizio. Pertanto, per determinare l’importo da versare, il calcolo dovrà essere effettuato sulla base del capitale sociale proveniente dall’ultimo Stato Patrimoniale. Il valore della tassa di vidimazione libri sociali è determinato nel modo seguente:

  • euro 309,87 nel caso in cui il capitale sociale sia inferiore o uguale ad euro 516.456,90;
  • euro 516,46 nel caso in cui il capitale sociale sia maggiore ad euro 516.456,90.

La data di riferimento per stabilire l’entità del capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell’anno per il quale il versamento è compiuto. Occorre evidenziare che il versamento ignora il numero dei libri o registri tenuti e le relative pagine.

Per quanto concerne le variazioni di capitale sociale successive al 1° gennaio il relativo importo da versare cambieranno solo dal periodo d’imposta successivo.

Modalità di versamento

Con riferimento alle nuove società, il versamento per l’anno d’inizio dell’attività prevede una modalità di pagamento differente poiché in questo caso il pagamento della tassa annuale vidimazione libri sociali dovrà essere effettuato tramite bollettino postale, n. 6007 intestato a:

Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, su cui dovranno essere indicati gli estremi di versamento.

Nella sezione del bollettino postale dovrà essere inserito il nome del rappresentante legale e la denominazione sociale della società.

Il pagamento della tassa annuale vidimazione libri sociali per gli anni successivi, invece, potrà avvenire telematicamente adoperando il modello F24, avvalendosi del codice tributo appositamente istituito dall’Agenzia delle Entrate 7085 Tassa annuale vidimazione libri sociali” nella sezione Erario indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale versamento è eseguito, cioè il periodo di riferimento 2025.

I campi dell’F24 denominati Regione, Provincia, Rateazione, mese di riferimento, codice ufficio e codice atto non devono essere compilati.

Pertanto, la tassa di vidimazione deve essere pagata unicamente in modalità telematica mediante l’F24 online, Fisconline, internet banking o tramite intermediari autorizzati. Il bollettino postale (c/c 6007) è, invece, riservato solo alle società neocostituite per il primo versamento.

Il ravvedimento operoso

Nel caso di pagamento eseguito oltre la scadenza è prevista la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso anche per la tassa di vidimazione annuale libri sociali 2025. In caso di ravvedimento operoso occorre considerare con attenzione due regole particolari:

  • l’eventuale sanzione, infatti, deve essere versata mediante il modello F23 indicando il codice ufficio RCC, la causale SZ e il codice tributo 678T.
  • gli interessi calcolati devono essere aggiunti all’imposta e versati attraverso il medesimo codice tributo 7085.

Il ravvedimento operoso permette di regolarizzare la situazione effettuando il versamento con sanzioni ridotte, conteggiate in base al ritardo accumulato:

  • Entro 14 giorni: 0,1% per ogni giorno 1% (1/10 della sanzione minima)
  • Entro 30 giorni: 1,5% 1/10 della sanzione
  • Entro 90 giorni: 1,67% 1/9 della sanzione
  • Entro 1 anno: 3,75% 1/8 della sanzione
  • Entro 2 anni: 4,29% 1/7 della sanzione
  • Oltre 2 anni: 5% 1/6 della sanzione

Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve, comunque, pagare gli interessi legali che devono essere calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino alla data di pagamento.

In caso di mancato versamento della tassa di vidimazione libri sociali si originano alcune implicazioni indicate di seguito:

  • Irregolarità amministrativa, con possibili verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate.
  • Blocco di operazioni societarie, per esempio aumenti di capitale o richieste di contributi pubblici.
  • Rischio di controlli fiscali, con accertamenti sul rispetto delle normative contabili e fiscali che saranno poi pagabili con il codice tributo 9001.

L’omesso versamento della tassa annuale in oggetto è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in qualunque caso, non deve essere inferiore a 103 euro. Le sanzioni per l’omesso versamento sono stabilite dal D.P.R. 641/1972 e dal D.Lgs. 473/1997, e variano in base al ritardo:

  • ritardo fino a 30 giorni: sanzione 100% della tassa con un minimo di 103,00 euro;
  • ritardo oltre 30 giorni: sanzione 200% della tassa con un minimo di 103,00 euro.

Le sanzioni, come già indicato, si versano con modello F23, adoperando il codice 678T, e si prescrivono in 5 anni, salvo interruzioni dovuti a notifiche o accertamenti fiscali.

Casi particolari: le società in liquidazione e le società fallite

Le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza ad esclusione del fallimento) non sono esonerate dal versamento della tassa annuale, nel caso in cui permanga l‘obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile come indicato dalla circolare n. 108/E del 3/5/96.

Le società di capitali dichiarate fallite, invece, sono esonerate dal pagamento della tassa annuale, a condizione che durante la procedura fallimentare non sussista l’obbligo di tenere i libri e registri previsti dal codice civile, ma sussista solo il registro previsto dall’art. 38, co. 1 della legge fallimentare (R.D. 16.3.1942 n. 267 e succ. modif.) anticipatamente vidimato senza spese dal Giudice Delegato.

Dott.ssa Milena Barreca

TAG libri socialitassa vidimazione

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