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L’accesso presso studio e abitazione comunicanti è valido solo con l’autorizzazione del PM

Con la recente ordinanza n. 28338/2025, la Corte di Cassazione Corte Suprema ha statuito che qualora sussista un collegamento agevole e diretto tra lo studio professionale e l’abitazione, anche attraverso una mera porta interna, i locali devono essere considerati a “uso promiscuo”, con la conseguenza che in tal caso, ai fini dell’eventuale accesso, i verificatori dovranno necessariamente acquisire oltre all’autorizzazione del capo ufficio, anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Invero, in assenza di tale ultima autorizzazione, l’accertamento derivante dall’accesso risulta illegittimo.

Accessi nei locali a uso promiscuo: cosa dice la Cassazione

L’esistenza di una porta di collegamento tra l’abitazione e gli ambienti in cui si svolge l’attività professionale consente di qualificare i locali come “ad uso promiscuo”, con la conseguenza che l’accesso, nell’ambito di un controllo fiscale, dei militari della Guardia di Finanza e/o dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate non è valido e legittimo, senza la preventiva acquisizione dell’autorizzazione del PM.

Ai fini della qualifica dei locali “ad uso promiscuo”, infatti, è sufficiente che gli ambienti utilizzati sia per la vita familiare che per l’attività professionale siano comunicanti ossia vale a dire collegati tra loro in modo tale che sia agevole trasferire la documentazione propria dell’attività professionale dai locali di svolgimento dell’attività ai locali abitativi.

Sono queste le principali conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 28338/2025 che, pronunciandosi sulla legittimità di un atto impositivo derivante da un accesso presso uno studio professionale – abitazione senza la preventiva autorizzazione del PM, ha annullato l’accertamento.

Sul punto, si ricorda che l’articolo 33 del D.P.R. n. 600/73 (ai fini delle imposte dirette) e l’articolo 52 comma 1 del D.P.R. n. 633/72 (ai fini IVA) riconoscono in capo all’Amministrazione finanziaria la possibilità di disporre l’accesso non solo nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali e non, agricole, artistiche o professionali, ma anche presso l’abitazione del contribuente o presso i locali adibiti all’uso promiscuo abitativo e di esercizio dell’attività, al fine di procedere ad ispezioni documentali, verificazioni, ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento.

A fronte delle predette facoltà, il Legislatore impone tuttavia la necessità della preventiva acquisizione da parte dei verificatori di specifiche autorizzazioni.

In particolare:

  • in caso di accesso presso i locali adibiti esclusivamente allo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale, è necessaria la preventiva acquisizione di una autorizzazione indicante lo scopo dell’accesso, rilasciata dal capo dell’ufficio;
  • invero, in caso di accesso presso l’abitazione è richiesta l’autorizzazione del PM con la contestuale indicazione dei gravi indizi di evasione;
  • invece, in caso di accesso presso i locali adibiti anche ad abitazione, occorre l’autorizzazione del PM senza però indicare i gravi indizi di evasione.

Con la ordinanza n. 28338/2025, i Giudici della Corte Suprema, hanno statuito che qualora sussista un collegamento agevole e diretto tra lo studio professionale e l’abitazione, anche attraverso una mera porta interna, i locali devono essere considerati a “uso promiscuo”, con la conseguenza che in tal caso, ai fini dell’eventuale accesso, i verificatori dovranno necessariamente acquisire oltre all’autorizzazione del capo ufficio, anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

Invero, in assenza di tale ultima autorizzazione, l’accertamento derivante dall’accesso risulta illegittimo laddove gli elementi acquisiti non possono essere utilizzati ai fini probatori anche alla luce dell’articolo 7-quinquies della L. n. 212/2000, introdotto dal D. Lgs. n. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024, secondo cui “Non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge”.

Peraltro, l’eventuale assenza delle predette autorizzazioni potrebbe comportare l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, anche nel caso di spontanea consegna dei documenti da parte del contribuente verificato (Corte di Cassazione, sentenza n. 13711/2018).

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