
La Corte di Appello di Brescia definisce chiaramente la differenza tra risorse esterne e surplus concordatario fondamentale ai fini della possibilità di applicare il disposto dell’articolo 112 comma 2 lettera d) del Codice della Crisi e dell’Insolvenza, ovvero il c.d. cross class cram down.
Premessa
L’articolo 112 CCII disciplina il procedimento di omologazione del concordato preventivo, stabilendo che il tribunale, prima di procedere all’omologazione, deve verificare il rispetto di una serie di condizioni. Tra queste, assume particolare rilevanza, con specifico riferimento al concordato in continuità, il requisito del voto favorevole di tutte le classi di creditori. Il legislatore ha tuttavia previsto, al comma 2 del medesimo articolo, un importante meccanismo di flessibilità: qualora non vengano raggiunte le maggioranze necessarie in tutte le classi, il concordato può comunque essere omologato su richiesta del debitore, a condizione che ricorrano congiuntamente i presupposti indicati dalla norma. Tale istituto è conosciuto come “ristrutturazione trasversale” o “cross class cram down“.
Il caso specifico
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TAG crisiCross class cram downdiritto societario