
Con due recentissime pronunce – sentenza n. 1390 e ordinanza n. 1392, entrambe depositate il 22 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha statuito che la disciplina contenuta nel nuovo articolo 2407, comma 2 del Codice civile, così come modificato dalla Legge n. 35/2025, e che limita la responsabilità dei sindaci ad un multiplo del compenso annuo percepito non trova applicazione per gli accadimenti avvenuti prima del 12 aprile 2025, data di entrata in vigore della predetta Legge.
Inoltre, ad avviso dei Giudici Supremi, anche la norma contenuta nel nuovo articolo 2407, comma 4 del Codice civile che fa decorrere il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità verso i sindaci “dal deposito della relazione di cui all’articolo 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno” non ha alcun effetto retroattivo. Ciò non solo perché, in assenza di diverse previsioni, la legge non dispone che per l’avvenire, ma anche perché, facendo riferimento a un “dies a quo” precedentemente inesistente, risulta “ragionevolmente” operativa a partire dal deposito relativo ai bilanci dell’esercizio 2024.
Premessa
Fino al 12 aprile 2025, il previgente articolo 2407 del Codice civile così disponeva: “1. sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. 2. Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. 3. All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 C.c.”.
Invero, la L. n. 35/2025, in vigore dal 12 aprile 2025, nel sostituire integralmente il predetto articolo 2407 del Codice civile, ha:
- lasciato invariati i commi 1 e 3;
- modificato il comma 2;
- aggiunto il nuovo comma 4.
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