
L’articolo 2424 del codice civile determina che le disponibilità liquide devono essere iscritte alla voce C IV, concernente l’attivo circolante del bilancio di esercizio, nelle voci seguenti:
- depositi bancari e postali;
- assegni;
- denaro e valori in cassa.
Le disponibilità liquide indicate nello stato patrimoniale si presumono essere immediatamente utilizzabili per qualsiasi scopo della società, nel caso in cui manchino precise istruzioni in merito che stabiliscano diversamente.
La composizione delle disponibilità liquide
Le disponibilità liquide possono includere anche la moneta, gli assegni e i depositi bancari e postali espressi in valuta.
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TAG bilanciodisponibilità liquide