
Le rivisitate ed innovate modalità relative al calcolo delle maggioranze previste per l’omologazione del concordato preventivo in continuità, così come previste dal nuovo Codice della Crisi, rappresentano a pieno il focus principale della tutela e del sostegno alla continuità aziendale, preferibile all’alternativa liquidatoria qualora non si arrechi pregiudizio ai creditori.
Premessa
Nel nuovo contesto normativo della crisi d’impresa, le maggioranze per l’approvazione del concordato preventivo assumono fattezze differenti a seconda che si tratti di concordato preventivo in continuità (articolo 109, comma 5 CCII) o di concordato liquidatorio (articolo 109, comma 1, CCII). L’elemento in comunione delle due differenti tipologie di concordato è che in entrambe vale il principio di maggioranza che vincola anche i dissenzienti.
Nel concordato in continuità aziendale il legislatore ha sancito definitivamente l’obbligatorietà della suddivisione in classi dei creditori disponendo che, la stessa, “è in ogni caso obbligatoria”. La tassatività della disposizione normativa non ammette repliche, nel senso che nel concordato in continuità tutti i creditori ammessi al voto devono essere necessariamente suddivisi in classi che si tratti di chirografari o prelatizi. Più precisamente quest’ultimi, sono considerati parti interessate e quindi ammessi al voto e classati – per la parte incapiente – solamente se il loro credito non è soddisfatto integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione, ridotto a trenta per i crediti dei lavoratori subordinati.
Assodata la perentorietà della formazione delle classi nel concordato in continuità (comma 2 dell’articolo 85 CCII), a differenza del concordato liquidatorio in cui i creditori chirografari possono e non devono obbligatoriamente essere divisi in classi, il quinto comma dell’ex articolo 109 CCII pone la regola che “il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano favore” precisando che, ai fini dell’unanimità del voto, “in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto”. Tale dettato rende palese che, ai fini dell’approvazione del concordato, sia necessario raggiungere in tutte le classi la maggioranza dei crediti inseriti in ciascuna di esse.
Soluzioni alternative alla maggioranza prevista
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