
La L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha modificato nuovamente il regime di deducibilità delle quote di ammortamento pregresse relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate (deferred tax assets, DTA) cui si applica la disciplina sulla trasformazione in crediti d’imposta di cui all’art. 2 comma 55 ss. del DL 225/2010 conv. L. 10/2011, c.d. DTA “qualificate”.
In via preliminare, si ricorda che la disciplina sulla trasformazione è stata originariamente introdotta per favorire la patrimonializzazione delle banche e degli intermediari finanziari ed è stata successivamente più volte modificata e integrata. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94/2011 ha, poi, chiarito che la disposizione può essere applicata anche da soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari.
Le DTA: imposte differite attive
Le imposte differite attive, chiamate nella prassi imposte anticipate, rappresentano imposte pagate anticipatamente e che verranno recuperate negli esercizi successivi, la cui contropartita è rappresentata da un credito. La voce C.II.5-ter dello Stato Patrimoniale accoglie le attività per imposte anticipate, derivanti dall’indeducibilità di oneri o dalla non imponibilità di proventi di natura non definitiva, ma temporanea. Lo stanziamento della fiscalità anticipata implica:
- l’iscrizione delle imposte anticipate nella voce 20) del Conto economico (Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate) con segno negativo;
- l’accantonamento delle imposte anticipate nella voce C.II.5-ter) dell’attivo dello Stato patrimoniale (Imposte anticipate).
Nella Nota integrativa devono essere fornite informazioni inerenti ai criteri adottati per la rilevazione delle imposte anticipate, l’effettuazione o meno degli stanziamenti, nonché un prospetto specifico in merito alla fiscalità anticipata; non sono, invece, richieste specifiche informazioni nella Relazione sulla gestione.
Le attività per imposte anticipate sono rilevate, nel rispetto del principio della prudenza, solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.
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TAG ammortamentideducibilitàlegge di bilancio