
La Tobin tax è un’imposta italiana sulle transazioni finanziarie applicata ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato e al trasferimento di proprietà di derivati aventi come sottostante azioni emesse nel territorio dello Stato.
La Tobin tax si applica anche al trading ad alta frequenza, eseguito mediante l’impiego di elaboratori entro la soglia temporale di mezzo secondo. La suddetta imposta si applica a tutte queste transazioni, anche quando le azioni non sono quotate nei mercati regolamentati.
La normativa sulla Tobin Tax italiana
L’articolo 1 della Legge 228/2012, commi da 491 a 499, disciplina la cosiddetta Tobin tax italiana, con efficacia dal giorno 01 gennaio 2013, ed attualmente in vigore. In particolare, il comma 491, dell’articolo 1 della sopra esposta legge determina che: “Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un’imposta sulle transazioni finanziarie con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all’imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall’imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro”.
Esenzioni dalla Tobin Tax
Esistono alcuni soggetti e diversi casi di esenzioni dalla Tobin Tax stabiliti dalla normativa, i principali sono indicati di seguito:
- l’Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali dell’Unione Europea e degli altri Stati;
- le operazioni infragruppo e le operazioni collegate alle riorganizzazioni aziendali;
- le operazioni su titoli di società quotate aventi capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà;
- i trasferimenti di proprietà per successioni e donazioni;
- le forme pensionistiche obbligatorie e complementari;
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