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L’imposta sulle transazioni finanziarie tobin tax e il versamento con f24

La Tobin tax è un’imposta italiana sulle transazioni finanziarie applicata ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato e al trasferimento di proprietà di derivati aventi come sottostante azioni emesse nel territorio dello Stato.

La Tobin tax si applica anche al trading ad alta frequenza, eseguito mediante l’impiego di elaboratori entro la soglia temporale di mezzo secondo. La suddetta imposta si applica a tutte queste transazioni, anche quando le azioni non sono quotate nei mercati regolamentati.

La normativa sulla Tobin Tax italiana

L’articolo 1 della Legge 228/2012, commi da 491 a 499, disciplina la cosiddetta Tobin tax italiana, con efficacia dal giorno 01 gennaio 2013, ed attualmente in vigore. In particolare, il comma 491, dell’articolo 1 della sopra esposta legge determina che: Il trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell’articolo 2346 del codice civile, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, è soggetto ad un’imposta sulle transazioni finanziarie con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione. È soggetto all’imposta di cui al precedente periodo anche il trasferimento di proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni. L’imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato. L’imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. L’aliquota dell’imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. Sono escluse dall’imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro.

Esenzioni dalla Tobin Tax

Esistono alcuni soggetti e diversi casi di esenzioni dalla Tobin Tax stabiliti dalla normativa, i principali sono indicati di seguito:

  • l’Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali dell’Unione Europea e degli altri Stati;
  • le operazioni infragruppo e le operazioni collegate alle riorganizzazioni aziendali;
  • le operazioni su titoli di società quotate aventi capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà;
  • i trasferimenti di proprietà per successioni e donazioni;
  • le forme pensionistiche obbligatorie e complementari;
  • le operazioni di sostegno agli scambi.

Inoltre, la normativa stabilisce espressamente che la Tobin tax non è deducibile dalle imposte sui redditi, IRPEF o IRES, a seconda dei casi, e nemmeno dall’IRAP.

Calcolo dell’imposta Tobin Tax

La determinazione del valore dell’imposta Tobin Tax è diversa in funzione del tipo di titoli, come indicato di seguito:

azioni o di altri strumenti partecipativi analoghi

In merito alle azioni e gli altri strumenti partecipativi, l’imposta si deve applicare sui titoli italiani posseduti fino alla giornata seguente, pertanto, la Tobin tax, per questo tipo di titoli, non si applica alle operazioni intraday, cioè a quelle operazioni che si iniziano e si concludono nella medesima giornata.

L’aliquota fissata per i titoli quotati in mercati regolamentati è pari allo 0,10% mentre l’aliquota fissata per i titoli negoziati in mercati non regolamentati è pari allo 0,20%. Per determinare l’imposta occorre moltiplicare l’aliquota per il valore della transazione, tale valore è rappresentato dal prezzo d’acquisto del titolo per il numero di titoli posseduti.

contratti derivati aventi come sottostante azioni

Pure i derivati che hanno come sottostante azioni, oppure altri titoli partecipativi, italiane sono sottoposti a Tobin tax: in tale caso l’imposta è in misura fissa, varia solamente in funzione del tipo di contratto derivato impiegato e in base al suo valore, riferendosi alle indicazioni della tabella 3 che risulta allegata alla Legge 228/2012.

L’imposta deve essere applicata sia alle transazioni multiday che a quelle intraday, trascurando la differenza tra le posizioni d’acquisto o di vendita.

Occorre sottolineare che l’importo dell’imposta è diminuito ad un quinto della misura fissa stabilita nel caso in cui il contratto derivato sia quotato su un mercato regolamentato, per esempio, nel caso dei contratti future ma non nel caso dei contratti per differenza denominati CFD.

Per stabilire l’importo dell’imposta da versare, in questi casi, è necessario determinare anticipatamente il valore nozionale del contratto; in particolare:

  • per i contratti future su indici si moltiplica il numero dei contratti per il valore di quotazione in punti dell’indice, il risultato per il valore in euro di ogni punto;
  • per le opzioni su indici: il numero dei contratti si moltiplica per il prezzo del contratto in punti dell’indice, il risultato per il valore in euro di ogni punto;
  • per i contratti future e opzioni su azioni: il numero di contratti si moltiplica per il prezzo del contratto, il risultato per la dimensione del contratto;
  • per le opzioni di tipo differente: il premio pagato deve essere moltiplicato per la sottoscrizione del contratto;
  • per i warrants, i covered warrants, i certificates: il numero di contratti si moltiplica per il prezzo del contratto.

I versamenti della Tobin Tax

L’imposta deve essere versata utilizzando il modello F24, entro le seguenti scadenze:

  • entro il 16 del mese successivo al trasferimento di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;
  • entro il 16 del mese successivo a quello della risoluzione del contratto per le operazioni su derivati e altri valori mobiliari;
  • entro il 16 del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell’ordine annullato o modificato, per le negoziazioni che rappresentano operazioni ad alta frequenza.

Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, adoperando i seguenti codici tributo:

  • 4058” definito “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012
  • 4059” definito “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012
  • 4060” definito “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012”.

In caso di ravvedimento, per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti, i codici tributo da adoperare sono:

  • 4061” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4062” denominato “Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi – art. 1, c. 491, l. n. 228/2012 – INTERESSI
  • 4063” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012– SANZIONE
  • 4064” denominato “Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity – art. 1, c. 492, l. n. 228/2012 – INTERESSI
  • 4065” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – SANZIONE
  • 4066” denominato “Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi – art. 1, c. 495, l. n. 228/2012 – INTERESSI”.

I codici tributo devono essere indicati nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando il mese e l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Il versamento deve essere effettuato direttamente o mediante intermediario abilitato, adoperando il modello F24 con modalità telematiche. In caso di utilizzo di crediti in compensazione, di cui alla risoluzione n. 110/2019, oppure nel caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere inoltrato esclusivamente adoperando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, mediante i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere inviato anche tramite i servizi di internet banking lasciati a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle Entrate. Tale adempimento è obbligatorio anche per i contribuenti che realizzano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai.

Effetti derivanti dall’applicazione della Tobin Tax

L’imposta in oggetto riporta il nome del premio nobel James Tobin, il quale, nel 1972, fu il primo a proporre la tassazione per le transazioni finanziarie. La Tobin tax di James Tobin rappresentava un esiguo prelievo percentuale sulle transazioni valutarie con lo scopo di scoraggiare la speculazione su questi mercati e limitarne la volatilità in un contesto economico-finanziario difficile in cui l’abolizione degli accordi di Bretton Woods era un evento molto recente.

Attualmente il significato della Tobin tax è differente; a livello internazionale, le nazioni con i mercati finanziari più progrediti considerano negativa questa imposta, che invece è applicata, con differenti modalità, nelle nazioni aventi mercati finanziari meno sviluppati, per esempio in Italia.

In Italia, e nelle altre nazioni dove i mercati finanziari non sono molto progrediti, l’imposta sulle transazioni finanziarie, in una condizione di globalizzazione finanziaria, origina un particolare effetto: sollecita gli investimenti finanziari verso l’estero, a svantaggio di quelli nazionali ma, occorre precisare che, i mercati finanziari nazionali deboli facilitano lo sviluppo del sistema bancario il quale diventa il maggiore strumento di finanziamento per le aziende di piccole e grandi dimensioni.

Dott.ssa Milena Barreca – Dottore Commercialista

TAG F24tassaTobin Taxtransazioni finanziarie

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