
Il D.L. 73/2021 (Decreto sostegni-bis) con l’art. 18 titolato “Recupero dell’IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali” è stato modificato l’art. 26 del D.P.R. 633/1972.
A seguito di detta modica normativa all’art. 26 comma 3-bis del DPR 633/1972, per le procedure concorsuali avviate a decorrere del 26/05/2021, è possibile emettere nota di accredito Iva in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte da parte del cessionario o committente, dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale.
Nota di accredito IVA
Pertanto, non occorre più attendere l’esito infruttuoso della procedura come accadeva in passato, bensì dalla data di apertura della procedura concorsuale il creditore ha facoltà di emettere nota di accredito Iva, con conseguente detrazione dell’imposta non incassata.
DATA DI APERTURA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI:
- data della sentenza dichiarativa di fallimento;
- data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
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