GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.

Il regime del Patent Box rappresenta un’importante agevolazione fiscale rivolta alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo collegate a determinati beni immateriali tutelati, tra cui software protetti da copyright. Ai fini dell’applicazione del regime patent box (ex art. 6 D.L. 146/2021), i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per la creazione e lo sviluppo di software protetto da copyright possono beneficiare della maggiorazione del 110% anche in assenza di registrazione presso la SIAE, purché la prova dell’esistenza, della titolarità e dei requisiti di originalità e creatività del bene immateriale venga fornita tramite dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000. Diversamente, per poter accedere al meccanismo premiale, è indispensabile la registrazione del software presso la SIAE o altro ente pubblico equivalente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 22.08.2025 n. 223.

Nonostante la precisazione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero che, ai fini dell’accesso all’agevolazione, non è richiesta la registrazione del bene immateriale presso la SIAE. Tale adempimento resta tuttavia necessario qualora si intenda usufruire del meccanismo premiale del recapture.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Paparusso

Ascolta “Ep.151 Patent box agevolati anche i software non registrati Siae” su Spreaker.

Patent box: agevolazione

L’attuale disciplina del Patent Box, introdotta dall’articolo 6 del Decreto-Legge n. 146 del 2021), consente di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, i costi, incrementati del 110%, sostenuti per attività di ricerca e sviluppo orientate al mantenimento, alla tutela e all’incremento di valore di determinati beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti per invenzione, disegni e modelli registrati.

Il beneficio si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, settore di attività o dimensione, e include anche le stabili organizzazioni situate in Italia di soggetti residenti in Paesi con cui l’Italia ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Calcolo agevolazione

Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rientrano tra le spese agevolabili:

  • i costi per il personale direttamente coinvolto nelle attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale;
  • le quote di ammortamento e i canoni di locazione, sia finanziaria che operativa, relativi a beni materiali e immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti; i costi per consulenze tecniche e professionali connesse alle attività agevolabili;
  • le spese per materiali e forniture impiegati nei progetti;
  • gli oneri sostenuti per mantenere, rinnovare, e tutelare legalmente i diritti di proprietà intellettuale connessi ai beni immateriali.

Il Recapture

Il meccanismo di recapture, disciplinato dal co. 10-bis dell’art. 6 del D.L. 146/2021 consente di estendere la maggiorazione del 110% anche alle spese sostenute in precedenti esercizi – fino a un massimo di otto periodi d’imposta – purché tali costi abbiano contribuito alla realizzazione del bene immateriale e a condizione che, nel periodo d’imposta di riferimento, il bene ottenga una privativa industriale.

Ai fini dell’applicazione del recapture, la normativa individua momenti distinti per ciascuna tipologia di bene:

  • Per i brevetti industriali rileva la data di concessione del titolo; per i software protetti da copyright, la data di registrazione presso la SIAE o enti equivalenti;
  • per disegni e modelli è determinante la registrazione presso l’ufficio competente.

La normativa prevede inoltre la possibilità per le imprese di predisporre una documentazione idonea, che contenga tutte le informazioni necessarie per la corretta determinazione della maggiorazione. Tale documentazione, pur non essendo obbligatoria, rappresenta una tutela importante per l’impresa, poiché consente di beneficiare di un’esimente sanzionatoria nel caso in cui eventuali rettifiche fiscali determinino un maggior debito d’imposta o un minor credito.

L’opzione per il nuovo Patent Box deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile.
Tra i beni immateriali agevolabili dal regime “Patent Box” si annoverano anche i software in quanto opere protette ai sensi del diritto d’autore.

La Direttiva 91/250/CE ha espressamente esteso al software la tutela prevista a favore delle opere dell’ingegno, imponendo al legislatore nazionale di modificare l’art. 2, n. 8 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. Legge sul diritto d’autore), che annovera tra le opere che godono di tutela autorale anche i programmi per elaboratore e il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

Pertanto, sono oggetto di protezione sia il codice sorgente – ovvero la sequenza di comandi scritta dall’autore in un linguaggio di programmazione – sia il codice oggetto, cioè la sua traduzione nel linguaggio comprensibile dalla macchina. Sono esclusi dalla tutela autorale i principi e le idee sottostanti a qualsiasi componente del software, incluse quelle relative alla struttura logica e alle interfacce del programma, in linea con il principio generale secondo cui il diritto d’autore protegge la forma espressiva, ma non i concetti astratti.

I software possono godere della tutela autorale purché siano «originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore». La legge non specifica esattamente come valutare i due requisiti della creatività e dell’originalità, in particolare sotto il profilo della novità dell’opera. La giurisprudenza ha chiarito che un’opera è considerata creativa quando è munita di autonoma individualità rappresentativa, riflette l’impronta personale dell’autore ed è dunque frutto della sua attività intellettuale. Non è quindi necessaria una novità in senso assoluto, come invece avviene per le invenzioni brevettabili. Il requisito dell’originalità, inoltre, si applica anche alle elaborazioni di opere preesistenti, ragion per cui anche un software perfezionato – se tali modifiche sono a loro volta creative e se sono fatte senza pregiudizio ai diritti sull’opera preesistente – può essere protetto col diritto d’autore.

La protezione ai sensi del diritto d’autore sorge automaticamente con la creazione del programma, senza che siano necessari ulteriori adempimenti a carico dell’autore. La legge (art. 6 del D.lgs. n. 518/1992 e art. 7 del DPCM n. 244/94) mette a disposizione di autori e titolari dei diritti di sfruttamento economico la possibilità di avvalersi del Pubblico Registro Software, tenuto da SIAE, presso il quale possono essere registrati tutti i programmi già pubblicati. La registrazione del software non è un requisito obbligatorio per la sua protezione giuridica: è facoltativa e non ha valenza costitutiva, ma rappresenta solamente uno dei possibili mezzi che consentono di dimostrare, fino a prova contraria, l’esistenza e la paternità dell’opera in questione. La registrazione si effettua attraverso il semplice deposito di una copia del programma su CD ROM (o supporto magnetico in generale), assieme ad un’istanza compilata su apposito modulo. Per accordare la registrazione, la SIAE chiede l’indicazione nominativa di tutti gli autori del programma.

Interpello

Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate una società operante nel settore dell’elaborazione e distribuzione di informazioni, chiedeva di chiarire la possibilità di applicare il meccanismo premiale del patent box relativamente alle spese per lo sviluppo di software proprietario, sviluppato internamente e non registrato alla SIAE, nonché, in caso di registrazione successiva, la possibilità di applicare retroattivamente il meccanismo premiale anche ai costi già sostenuti. L’istanza, nel dettaglio, evidenziava la prassi della società di capitalizzare i costi di sviluppo secondo lo IAS 38, trasferendo i valori da “immobilizzazioni in corso” a “sviluppo software” con avvio dell’ammortamento al momento della disponibilità commerciale del prodotto.

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 21 agosto 2025, n. 223, ha chiarito che nell’ambito di applicazione del Patent box, previsto dall’articolo 6 del DL n. 146/2021 (maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività d’impresa) rientrano anche le spese per la creazione e lo sviluppo di software protetti da copyright non registrati presso la Siae.

Non assumono, invece, rilevanza i regimi e i principi contabili adottati dall’impresa, nonché l’eventuale capitalizzazione degli stessi costi.

Inoltre – nell’ipotesi in cui il software già in uso, e per il quale si sia già fruito del beneficio in via ordinaria, venisse registrato in un periodo d’imposta successivo – è consentito l’accesso al meccanismo premiale di recapture, a partire dalla data di registrazione.

I costi dei software sviluppati internamente dalla società istante erano stati oggetto di capitalizzazione secondo quanto previsto dal principio contabile internazionale Ias 38, con avvio del processo di ammortamento nell’esercizio in cui il software diviene disponibile per la commercializzazione. Poiché i software non erano stati oggetto di deposito presso la Siae né erano stati registrati presso altri enti o organismi pubblici, il dubbio riguardava la possibilità di avvalersi dell’agevolazione e, ad iscrizione avvenuta, del recapture delle spese sostenute per la creazione degli intangibles che non siano già state agevolate in via ordinaria.

L’Agenzia ha risposto in senso positivo, evidenziando che non è necessaria, ai fini di cui trattasi, la registrazione presso la Siae per la fruizione ordinaria dell’agevolazione, mentre essa ha rilievo ai fini dell’applicazione del meccanismo premiale di recapture.

TAG patent boxsiae


Scegli il software Revisione Legale GB: percorso guidato, più potenza con l’IA e novità costanti