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Regime IVA per cassa: uscita in corso d'anno

L’art.32-bis D.L. 83/2012 disciplina il regime IVA per cassa ovvero dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio d’impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Il limite indicato di 2 milioni di euro deve essere controllato anche durante l’anno in quanto il superamento comporta la fuoriuscita dal regime a partire dal mese o trimestre successivo rispetto al superamento, in base alla periodicità IVA della ditta.

Applicazione del regime IVA per cassa

Il regime in oggetto può essere applicato da soggetti passivi d’imposta che effettuano operazioni, anche in questo caso, verso soggetti passivi d’imposta.

Inoltre, la normativa detta ulteriori limitazioni escludendo dall’applicazione i soggetti con regimi speciali:

  • regime del margine
  • regime delle agenzie di viaggio
  • regime monofase
  • regime dell’agricoltura, attività connesse e agriturismo

Anagrafica delle ditte e volume d’affari

Il regime speciale in oggetto prevede la sua applicazione dall’anagrafica delle ditte, dati fiscali/contabilità:

Check su Iva per cassa art. 32 bis, DL83/2012

Per applicare il regime è opportuno verificare il volume d’affari nell’anno precedente, accedendo quindi a:

  • contabilità (anno precedente rispetto all’anno di applicazione)
  • IVA
  • fatturato/volume d’affari

Maschera Fatturato/Volume d'affari

NB: in presenza di contabilità separate è necessario considerare il volume d’affari complessivo, selezionando “tutti”:

Voce "tutti" selezionata su "Codici attività"

Uscita in corso d’anno

Lo stesso limite (nell’anno corrente) deve essere verificato per il superamento il corso d’anno.

Qualora l’utente rilevi che il limite sia stato superato, è necessario apporre la data di uscita in:

  • contabilità
  • prima nota
  • contabilità IVA
  • regime IVA per cassa

Procedura inserimento data di uscita dal regime IVA per cassa

NB: la data da indicare è quella effettiva del superamento, sarà poi il software a calcolare quindi a controllare la fine del mese/trimestre fino al quale può essere applicato il regime.

Supponiamo che la ditta adotti la periodicità IVA mensile, con superamento del volume d’affari il 21/02/2025, deve essere indicata quest’ultima data quindi l’uscita effettiva è il 28/02/2025 con applicazione del regime ordinario a partire dal mese successivo ovvero marzo:

Data di uscita effettiva dal Regime IVA per cassa

Liquidazione IVA

In fase di salvataggio della liquidazione IVA periodica, il software ricorderà per ogni periodo di verificare il superamento del volume d’affari, rimandando all’apposita gestione:

Click su "Vai" nella sezione "Iva per cassa: superamento volume d'affari

In seguito alla verifica, se il volume d’affari è stato superato nel periodo, è necessario inserire la data di fuoriuscita dal regime, come visto precedentemente, ed escludere il controllo.

Diversamente, nel caso in cui il volume d’affari non fosse stato superato, l’utente deve semplicemente escludere il controllo.

Quindi, in ogni caso è l’utente a dover escludere il controllo che ne attesta la presa visione.

Applicazioni software collegate all’articolo:

TAG ContabilitàContabilità 2025Contabilità GBiva per cassaRegime IVA per cassa

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