In Italia, Sindaco unico e Revisore unico sono due figure distinte che ricoprono ruoli di controllo e supervisione all’interno delle società, ma con compiti e responsabilità differenti.
Andiamo a spiegare le varie differenze tra i due incarichi.
Normativa
Sindaco Unico
Il Sindaco unico ha una funzione di vigilanza generale e controllo sulla gestione della società, ma, a differenza del Revisore unico, può anche occuparsi di revisione contabile. La sua figura è più ampia e prevede il controllo su una varietà di aspetti legali, amministrativi e fiscali.
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Vigilanza e controllo: Si occupa di garantire che la società rispetti le leggi e le normative, che gli amministratori agiscano nell’interesse della società, e che non ci siano irregolarità nella gestione delle operazioni aziendali.
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Revisione contabile: Anche se la sua funzione primaria non è la revisione contabile, in alcune situazioni, può essere coinvolto nella verifica dei bilanci, soprattutto nelle società più piccole o dove non è presente un revisore esterno.
In pratica, il Sindaco unico ha due ruoli: quello di un controllore generale della gestione societaria e, in alcuni casi, anche di un revisore dei bilanci.
Revisore Unico
Il Revisore unico, invece, ha una funzione esclusivamente tecnica e contabile. La sua competenza riguarda la revisione legale dei conti, e la sua attività si concentra solo sulla verifica della correttezza, della regolarità e della trasparenza dei bilanci societari.
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Revisione contabile: Il Revisore unico ha il compito di esaminare il bilancio della società, assicurandosi che rispetti le normative contabili e che rifletta in modo veritiero e corretto la situazione economica e patrimoniale della società. Certifica la veridicità dei bilanci, ma non ha alcun ruolo nella vigilanza sulla gestione o nel controllo delle operazioni aziendali quotidiane.
In sintesi, mentre il Sindaco unico può svolgere entrambe le funzioni di vigilanza e, in alcuni casi, di revisione, il Revisore unico è una figura esclusivamente incaricata della revisione contabile. Il Revisore unico non ha responsabilità di vigilanza sull’amministrazione della società, ma si concentra esclusivamente sull’affidabilità dei bilanci.
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Per inserire correttamente l’incarico bisogna andare sulla Sezione Anagrafica Ditte
Si andrà a creare con il tasto l’anagrafica sia dei dati della società sottoposta al controllo che la tipologia d’incarico.
Se inserisco Sindaco unico, abilitando gli anni di Revisione e Vigilanza, posso gestire entrambi gli applicativi.
Mentre se inserisco come incarico Revisore unico
Se abilito anche la Vigilanza oltre la revisione, ti da un messaggio “Attenzione! Si ricorda che per utilizzare il modulo “Attività di Vigilanza”, l’organo di controllo deve essere “Sindaco unico o “collegio sindacale””