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TD17 e TD19: la mappa pratica dell’autofattura per gli acquisti extra UE

Quando l’azienda italiana acquista servizi o beni da un fornitore extra-UE, l’IVA è assolta con autofattura ex ARTICOLO 17, c. 2, D.P.R. 633/1972, da trasmettere allo SdI con i codici TD17 (servizi) o TD19 (beni in Italia). Termini differenziati, regime sanzionatorio post D.Lgs. 87/2024 e principio dell’irrilevanza della fattura del rappresentante fiscale: la guida operativa per il professionista.

Acquisti extra-UE: reverse charge, autofattura e codici TD

Negli acquisti da fornitori non residenti l’IVA è assolta dal cessionario o committente italiano ex articolo 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972. La nozione di extra-UE include anche territori esclusi dall’area IVA UE (Canarie, Livigno, Campione) e quelli a disciplina speciale (San Marino, Città del Vaticano). Le modalità cambiano in base alla provenienza del fornitore: per i fornitori UE opera il regime di integrazione della fattura ricevuta (articoli 46-47 del D.L. n. 331/1993, richiamati per i servizi UE dall’articolo 17, comma 2, secondo periodo); per i fornitori extra-UE è invece prevista l’emissione di autofattura in unico esemplare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 17, comma 2, primo periodo, e dell’articolo 21, comma 5, con imponibile e imposta italiane. Da qui la duplicazione del binario: TD17 per i servizi, TD19 per i beni già in Italia di proprietà di non residenti.

La prassi è consolidata: né l’identificazione diretta ex articolo 35-ter né la nomina di un rappresentante fiscale ex articolo 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 sollevano il cessionario dall’obbligo di assolvere l’imposta in reverse charge (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E/2010 e n. 21/E/2015; principio esteso a fattispecie UE dalle risposte ad istanza di interpello n. 11/E/2020 e n. 549/E/2021).

L’esterometro completa il quadro: l’articolo 1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 127/2015 (come sostituito dall’articolo 12 del D.L. n. 73/2022) esclude dalla trasmissione le operazioni non territorialmente rilevanti ex articoli 7 – 7-octies di importo unitario fino a 5.000 euro (circolare n. 26/E/2022).

Sul piano sanzionatorio, il D.Lgs. n. 87/2024 ha ridotto la sanzione fissa ex articolo 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471/1997 per l’omesso reverse charge da 500-20.000 a 500-10.000 euro per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Per il professionista le linee operative sono tre: distinguere servizi e beni, scegliere il codice TD coerente, rispettare i termini differenziati di emissione.

Le prestazioni di servizi rese da fornitori extra-UE a soggetti passivi italiani sono territorialmente rilevanti in Italia ex articolo 7-ter, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972 (criterio del paese del committente; salve le regole speciali ex artt. 7-quater e ss.). L’IVA è assolta dal committente con autofattura ex articolo 21, comma 5 in unico esemplare, recante imponibile, aliquota e imposta italiane.

L’autofattura è trasmessa allo SdI con codice TD17, indicando nel campo del cedente l’identificativo fiscale del prestatore non residente in luogo della partita IVA. La trasmissione assolve contestualmente l’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere ex articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015. L’IVA esposta è simultaneamente a debito ex articolo 23 e detraibile ex articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972, alle condizioni ordinarie ex articolo 19.

Casi tipici: consulenze professionali da soggetti svizzeri o statunitensi; royalties su software e diritti di proprietà industriale; web-marketing e servizi cloud; intermediazioni internazionali. In tutti i casi il committente valorizza imponibile, aliquota e imposta secondo il regime IVA interno. La fattura del fornitore estero – cartacea o PDF – non assolve alcun obbligo IVA italiano: l’imposta è interamente a carico del committente, mediante autofattura.

La seconda fattispecie ricorre quando un fornitore extra-UE cede beni già presenti in Italia: tipicamente un’impresa statunitense, cinese o britannica con magazzino logistico o rappresentante fiscale. Si tratta di operazioni B2B, distinte da OSS/IOSS e dai marketplace facilitatori ex articolo 14-bis Direttiva 2006/112 (B2C). Va precisato che TD19 riguarda i beni già nel territorio italiano: le importazioni in senso proprio – beni che attraversano la dogana – seguono invece gli articoli 67-70 de D.P.R. n. 633/1972, con IVA assolta in dogana al momento della dichiarazione doganale.

Il cessionario italiano emette autofattura ex articolo 17, comma 2, con codice TD19, valorizzando imponibile, aliquota e imposta italiane. Trova qui pieno svolgimento un principio consolidato anche per i rapporti UE: l’identificazione IVA italiana del cedente estero non costituisce di per sé una stabile organizzazione ai sensi dell’ARTICOLO 11 Reg. UE 282/2011 e non sposta sul fornitore il debito d’imposta (CGUE C-547/18, Dong Yang Electronics; C-333/20, Berlin Chemie). Ne consegue che la fattura emessa con la sola partita IVA italiana del rappresentante è irrilevante ai fini IVA (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 89/E/2010 e n. 21/E/2015; conformi su fattispecie UE le risposte ad istanza di interpello n. 11/E/2020 e n. 549/E/2021).

Il cessionario richiede al fornitore la fattura con la partita IVA del paese di stabilimento e procede con TD19.

Termini, sanzioni e adempimenti operativi

I termini di emissione e di trasmissione differiscono in funzione della tipologia di operazione. Per i servizi extra-UE (TD17) l’articolo 21, comma 4, lettera d) del D.P.R. 633/1972 prevede l’emissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si considera effettuata ex articolo 6, comma 6, primo periodo; la registrazione, ex artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, è riferita al mese di effettuazione.

Per le cessioni di beni in Italia (TD19) l’autofattura segue la regola generale ex articolo 21, comma 4, primo periodo, mentre la trasmissione SdI ai fini dell’esterometro avviene nel termine specifico dell’articolo 1, comma 3-bis, lettera b) del D.Lgs. 127/2015 (entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento o di effettuazione dell’operazione). Con un solo adempimento – l’autofatturazione elettronica via SdI – si soddisfano sia l’obbligo sostanziale sia quello comunicativo.

Sul piano sanzionatorio, l’omesso reverse charge esterno è punito ex articolo 6, comma 9-bis del D.Lgs. n. 471/1997, come modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. 87/2024: la sanzione va da 500 a 10.000 euro quando l’operazione risulta dalla contabilità tenuta ex articoli 13 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973; se non vi risulta, scatta una sanzione dal 5% al 10% dell’imponibile, con minimo di 1.000 euro. Sono possibili regolarizzazioni spontanee con ravvedimento operoso ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Tre, in sintesi, i presidi fondamentali: monitorare la natura del fornitore (UE/extra-UE) per individuare il binario corretto e il codice TD; verificare la partita IVA in fattura, per disapplicare i documenti del rappresentante con sola P.IVA italiana; programmare autofattura ed esterometro nei termini differenziati, in vista del Testo Unico IVA (D.Lgs. n. 10/2026, in vigore dal 1° gennaio 2027).

Di Roberto Bianchi

TAG Acquisti Extra UEAutofattura IVATD17