
L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad istanza di interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 267/E/2020, chiarisce che, in assenza di frode, l’acquirente può detrarre la maggiore IVA addebitatagli dal cedente mediante la nota di variazione in aumento, emessa per rettificare un’operazione pregressa, anche se ricevuta oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto. In tal caso, il dies a quo per la detrazione decorre dall’emissione della nota di variazione e può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui l’acquirente viene in possesso della nota.
Diritto alla detrazione IVA e termini di esercizio
Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, il diritto alla detrazione dell’IVA sorge quando l’imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2018, il termine da cui decorre il diritto per esercitare la detrazione (c.d. dies a quo) deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione (i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e (ii) (formale) del possesso di una valida fattura. Il termine ultimo per la detrazione (c.d. dies ad quem) è individuato invece nella data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i menzionati presupposti.
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