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Il 03/07/2025 l’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento illustrante le regole relative alle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Buon ascolto.

Podcast GBsoftware a cura del Dott.ssa Barreca

Ascolta “Ep.146 I dati delle spese sanitarie e veterinarie e l’utilizzo ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata” su Spreaker.

Il Sistema Tessera Sanitaria (STS)

Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, rende disponibili all’Agenzia Entrate, dal 31/03 di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, i seguenti dati:

  • spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
  • rimborsi eseguiti nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data di versamento dei corrispettivi delle prestazioni non fruite.

I dati in oggetto sono attinenti alle fatture e ai documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e anche ai rimborsi erogati.
Per ciascuna spesa o rimborso sono disponibili i seguenti dati dettagliati:

  • C.F. del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
  • C.F. o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore;
  • data del documento fiscale comprovante la spesa;
  • tipologia e importo della spesa;
  • importo e data del rimborso;
  • tracciabilità del pagamento.

Occorre precisare che le suddette informazioni non sono consultabili né dai dipendenti dell’Agenzia Entrate che eseguono assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata utilizzando le modalità stabilite dal Provvedimento dell’Agenzia concernente l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. I dati attinenti al contribuente e ai familiari a suo carico, possono essere consultati dai dipendenti dell’Agenzia Entrate solo nell’ambito delle attività di controllo di cui all’art. 36-ter del DPR 600/1973.

I dati delle spese sanitarie: la tipologia e la tracciabilità

La tipologia:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni utilizzate nell’ambito del SSN;
  • spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • spese per acquisto o affitto di dispositivi medici avente marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie (eccetto quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
  • prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’art. 1 dei DD.MM. 1/09/2016 (modificato dai DD.MM. 28/11/2022 e 22/05/2023), e dei DD.MM. 22/03/2019, 22/11/2019 e 16/07/2021;
  • spese agevolabili solo in determinate condizioni: protesi e assistenza integrativa (per esempio acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • altre spese sanitarie;

tracciabilità delle spese sanitarie: sono confermate le relative disposizioni di cui al Provvedimento 16/10/2020 che vale anche per le spese veterinarie.

L’accesso ai dati

L’Agenzia Entrate può accedere ai dati delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito non abbia manifestato l’opposizione. Inoltre, l’Agenzia Entrate chiede la massima cooperazione e trasmette al STS la lista dei codici fiscali inclusi nel gruppo dei contribuenti interessati dalla precompilata e dei relativi familiari a carico.

Il STS fornisce, per ciascun soggetto, i totali di spesa e dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa, escludendo le spese sanitarie e i rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione; inoltre, elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi, specificando l’importo totale delle spese agevolabili ai fini fiscali utilizzabili nella precompilata. I sistemi di elaborazione dell’Agenzia suddividono tali spese in spese automaticamente agevolabili e spese agevolabili solo a particolari condizioni.

I dipendenti dell’Agenzia Entrate, limitatamente alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata al fine del controllo formale di cui all’art. 36-ter del DPR 600/1973, accedono alle informazioni dettagliate, presenti nel STS.

Il contribuente può consultare nell’elenco delle informazioni relative alla dichiarazione precompilata sia il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili, al netto delle spese rimborsate, e sia le spese agevolabili solo a particolari condizioni con i relativi rimborsi raggruppati in base al tipo di spesa. Nelle dichiarazioni precompilate nel caso di familiare a carico di più contribuenti le spese sono indicate in proporzione alla percentuale di carico.

In merito ai rimborsi delle spese sanitarie, derivanti dalla mancata erogazione della prestazione sanitaria e distribuiti in un’annualità differente da quella del corrispondente pagamento, sono indicati nella dichiarazione precompilata nel quadro dei redditi assoggettati a tassazione separata. Nel caso in cui la spesa sanitaria oggetto del rimborso non sia stata detratta nella dichiarazione dei redditi attinente all’anno di sostenimento il contribuente può variare la dichiarazione precompilata rimuovendo dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del relativo rimborso.

Le suddette informazioni sono consultabili dagli intermediari di cui all’art. 3, co. 3, del DPR 322/1998, dai sostituti d’imposta, anticipatamente delegati dal contribuente, e dai dipendenti dell’Agenzia addetti a fornire assistenza ai contribuenti in merito alla precompilata.

Il contribuente può consultare nella propria area riservata del sito dell’Agenzia Entrate le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, anche con riguardo ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione e può eventualmente rettificare i dati delle spese sanitarie a partire dalla data in cui è possibile accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione. In particolare, il contribuente può eliminare, aggiungere o modificare i singoli documenti di spesa ma dopo queste modifiche il STS crea una copia con i dati aggiornati delle spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia i nuovi totali delle spese e dei rimborsi per ciascun soggetto.

L’opposizione dell’assistito

L’assistito può opporsi a rendere disponibili all’Agenzia i dati attinenti alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi eseguiti nell’anno precedente per prestazioni in parte o in tutto non erogate, al fine dell’elaborazione della dichiarazione precompilata.

L’opposizione può essere eseguita mediante due diverse modalità:

  • nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto emittente il C.F. indicato sulla TS;
  • nei casi residui chiedendo al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

L’informazione dell’opposizione va custodita anche dal medico/struttura sanitaria.

Il contribuente, accedendo all’area riservata del sito del STS mediante TS-CNS, SPID o CIE, può verificare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere l’opposizione all’invio dei pertinenti dati da parte del STS all’Agenzia; l’opposizione impedisce all’Agenzia di inserire i suddetti dati nella dichiarazione precompilata. I termini per effettuare l’opposizione relativa a ciascuna singola voce sono relativi al periodo dal 09/02 all’8/03 dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

Una modalità alternativa per esercitare l’opposizione, dall’1/10 dell’anno di riferimento al 31/01 dell’anno successivo, stabilisce che l’assistito può effettuare la comunicazione:

  • inviando una e-mail all’indirizzo opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;
  • telefonando al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia Entrate;
  • recandosi presso un ufficio dell’Agenzia e consegnando il modello fac-simile di richiesta di opposizione.

Il soggetto che esercita l’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi deve aver compiuto i 16 anni d’età oppure, nel caso in cui non abbia compiuto i 16 anni o risulti incapace d’agire può esercitare l’opposizione tramite il rappresentante legale.

Le operazioni di trattamento degli accessi sui dati sanitari eseguite dall’Agenzia Entrate, nonché quelle di consultazione compiute dal contribuente, sono tracciate e conservate nel sistema di tracciamento del STS.

I dati relativi alle spese veterinarie

In merito alle spese veterinarie, per consentire l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il STS, dal 31/03 di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, rende disponibili all’Agenzia Entrate i seguenti dati:

  • spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d’imposta precedente, concernenti le tipologie di animali individuate dal D.M. 289/2001;
  • rimborsi eseguiti nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, specificando la data di versamento dei corrispettivi delle prestazioni non fruite.

L’accesso ai dati, la modifica, l’opposizione seguono regole simili a quelle relative alle spese sanitarie.

La conservazione dei dati relativi alle spese

Il STS registra in archivi distinti e separati i dati per le successive finalità di controllo attinenti alla trasmissione dei dati di cui all’art. 23 del D.lgs. 158/2015 e all’art. 1, co. 949, lett. e), della L. 208/2015. I dati registrati sono conservati fino al decorso dei termini stabiliti dalla legge per l’irrogazione delle sanzioni.

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