GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.
Il certificato del casellario giudiziale nello sport dilettantistico: obblighi, rischi e gestione operativa per ASD e SSD

Il certificato del casellario giudiziale nello sport dilettantistico: obblighi, rischi e gestione operativa per ASD e SSD

L’obbligo di acquisizione del certificato del casellario giudiziale per i soggetti operanti con minori rappresenta oggi un pilastro fondamentale delle politiche di prevenzione nei contesti sportivi dilettantistici.

Introdotto inizialmente dal D.Lgs. 39/2014 in recepimento della Direttiva UE 2011/93, e successivamente rafforzato dalla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), tale obbligo grava su tutte le associazioni e società sportive che impiegano istruttori, tecnici, educatori, collaboratori e volontari in attività che comportano contatto diretto e regolare con minori. La corretta applicazione della normativa non è solo questione formale, ma tocca aspetti rilevanti in tema di responsabilità civile, penale, contrattuale e reputazionale.

Base giuridica e quadro normativo multilivello

Il riferimento principale è l’art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 (Testo Unico sul casellario giudiziale), che impone al datore di lavoro, pubblico o privato, di verificare l’assenza di condanne per reati sessuali su minori prima dell’impiego in attività che prevedano contatti diretti e continuativi con soggetti minorenni. A livello nazionale, l’obbligo si è consolidato con il D.Lgs. 39/2014 e si è ulteriormente ampliato con l’art. 16 del D.Lgs. 39/2021, che inserisce tale adempimento tra le misure obbligatorie di safeguarding per ASD e SSD. Il vincolo riguarda anche il tesseramento e l’affiliazione presso le Federazioni sportive: molte di esse, come la FIP, impongono l’obbligo anche in assenza di contatti diretti, estendendolo a tutti i tecnici tesserati.

Soggetti coinvolti e ambito di applicazione

Devono presentare il certificato tutti coloro che, a qualunque titolo, svolgano attività con possibilità di contatto con minori. L’elenco comprende:

  • istruttori e allenatori;
  • educatori, animatori e volontari nei centri estivi o scolastici;
  • dirigenti di settore giovanile;
  • accompagnatori e personale di supporto a eventi giovanili;
  • operatori di segreteria se in relazione diretta con minori;
  • chi comunica con minori tramite social e messaggistica.

Non rileva la forma del rapporto (subordinato, autonomo, volontariato), ma la natura della mansione e il rischio potenziale di contatto. È quindi fondamentale che le ASD e SSD effettuino una valutazione preventiva delle attività, individuando i ruoli per i quali la presentazione del certificato costituisce condizione imprescindibile.

Modalità di richiesta e aspetti procedurali

Il certificato può essere richiesto:

  • direttamente allo sportello del casellario;
  • online tramite il portale del Ministero della Giustizia;
  • via PEC;
  • in forma cumulativa, ove previsto.

Le ASD/SSD possono effettuare la richiesta per conto del collaboratore, con delega scritta e copia del documento. I costi attuali prevedono € 16,00 per l’imposta di bollo (salvo esenzione) e € 3,92 per diritti di certificato, con possibile esenzione per volontariato gratuito degli ETS che operano in attività d’interesse generale (art. 17 D.Lgs. 117/2017).

Privacy e trattamento dei dati giudiziari

Il certificato contiene dati giudiziari e il loro trattamento richiede particolari cautele:

  • base giuridica esplicita (obbligo legale);
  • registrazione dell’avvenuta verifica, senza conservazione integrale ove possibile;
  • conservazione temporanea, cifrata e riservata;
  • redazione di informativa privacy specifica;
  • aggiornamento del registro dei trattamenti;
  • designazione del personale autorizzato.

Una gestione impropria di questi dati può comportare non solo violazioni della normativa sulla privacy (GDPR e Codice Privacy), ma anche conseguenze disciplinari e sanzioni economiche.

Conseguenze della mancata acquisizione

L’omessa richiesta del certificato può comportare:

  • sanzioni amministrative da € 10.000 a € 15.000;
  • responsabilità civile per danni arrecati da soggetti non idonei;
  • responsabilità penale per concorso in reato;
  • conseguenze disciplinari in ambito sportivo (sospensione affiliazione, sanzioni federali);
  • perdita di reputazione, fiducia e copertura assicurativa.

Il rischio reputazionale è particolarmente elevato: un singolo episodio di mancato controllo può compromettere la credibilità dell’intera associazione, con ripercussioni su iscrizioni, sponsor e rapporti con le istituzioni locali.

Tutela contrattuale e soluzioni operative

È consigliabile inserire nei contratti (sportivi o di volontariato) una clausola sospensiva o risolutiva, condizionando l’efficacia del rapporto alla presentazione del certificato. Esempio: “L’efficacia del presente contratto è subordinata alla consegna del certificato del casellario giudiziale ex art. 25-bis DPR 313/2002. La mancata consegna entro 10 giorni comporta la risoluzione automatica del contratto per giusta causa, ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Questa clausola, oltre a rafforzare la posizione dell’ente, costituisce uno strumento di autotutela contrattuale in caso di inadempienza del collaboratore.

Buone prassi organizzative

Per garantire conformità e tutela preventiva si raccomanda di:

  • predisporre una procedura interna per la raccolta e verifica dei certificati;
  • formare i dirigenti e responsabili di settore sui rischi e obblighi;
  • aggiornare mansionari, regolamenti e policy interne;
  • centralizzare le richieste tramite deleghe e moduli precompilati;
  • attivare audit periodici e tracciamento delle scadenze;
  • adottare strumenti digitali per la gestione documentale sicura.

In questo modo l’ente sportivo dimostra non solo di rispettare formalmente la norma, ma di aver adottato un vero e proprio modello organizzativo di prevenzione.

Confronto con altri settori

Un utile raffronto può essere fatto con il mondo scolastico e con gli ETS che operano in ambito socio-educativo. In tali contesti l’obbligo di verifica del casellario è consolidato da anni e rappresenta una prassi ormai ordinaria. L’introduzione di simili obblighi anche nel settore sportivo dilettantistico risponde a un’esigenza di armonizzazione, evitando che lo sport diventi un “canale privilegiato” per soggetti potenzialmente pericolosi. La convergenza di norme rafforza la coerenza del sistema di tutela dei minori, rendendo più difficile aggirare i controlli mediante spostamenti tra settori diversi.

Responsabilità dei dirigenti sportivi

Un aspetto centrale riguarda il ruolo dei dirigenti e degli organi sociali delle ASD e SSD. Essi sono responsabili in solido della corretta applicazione delle norme e possono rispondere, in caso di omissione, non solo verso l’autorità giudiziaria ma anche nei confronti di soci, tesserati e famiglie. È dunque indispensabile che i consigli direttivi deliberino procedure chiare, nominino un responsabile interno per il safeguarding e documentino in modo puntuale ogni verifica effettuata.

Prospettive future

Il tema della tutela dei minori nello sport è destinato a rafforzarsi ulteriormente. È probabile che nei prossimi anni vengano introdotti sistemi digitali centralizzati, con banche dati accessibili alle Federazioni e agli enti affiliati, per semplificare la verifica dei requisiti. Alcune federazioni già oggi impongono controlli più stringenti rispetto alla normativa nazionale. La tendenza, dunque, è verso un progressivo innalzamento degli standard di sicurezza, con obblighi di formazione periodica, certificazioni etiche e possibili responsabilità dirette per le stesse federazioni in caso di omissioni gravi.

Conclusioni

Il certificato del casellario giudiziale è oggi uno strumento imprescindibile per ogni ente sportivo dilettantistico che operi con minori. Non si tratta solo di adempiere a una formalità burocratica, ma di garantire un ambiente sicuro, conforme alle regole federali e in linea con le aspettative etiche della collettività. In un sistema sempre più orientato al safeguarding e alla prevenzione, la gestione consapevole del certificato rappresenta una leva di responsabilità e trasparenza che ogni ASD e SSD è chiamata ad attuare senza eccezioni. Integrare questo adempimento in un quadro più ampio di governance e di formazione dei dirigenti consentirà non solo di evitare sanzioni e responsabilità, ma anche di consolidare il ruolo sociale ed educativo dello sport dilettantistico nel nostro Paese.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG ASDcasellario giudizialesport dilettantisticossd

Stampa la pagina Stampa la pagina


Scegli il software Revisione Legale GB: percorso guidato, più potenza con l’IA e novità costanti