
Nuova chance per i contribuenti che vogliono fare pace con l’Agenzia delle entrate – Riscossione.
L’articolo 1, comma 82 della Legge n. 199/2025 (cd. Legge di Bilancio 2026) ha, infatti, previsto una nuova possibilità (da molti attesa) di “rottamare” soltanto però i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dalla liquidazione automatica e dal controllo formale delle dichiarazioni, dai contributi INPS dichiarati e non pagati e dalle sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate dalle Amministrazioni statali.
Al fine di poter effettuare una verifica preventiva, sul sito dell’Agenzia delle entrate – Riscossione saranno rese disponibili tutte le informazioni in merito ai carichi rottamabili.
I contribuenti interessati potranno presentare l’apposita domanda di rottamazione quinquies entro e non oltre il 30 aprile 2026 e beneficiare così, come al solito, dello sgravio delle sanzioni amministrative, di tutti gli interessi e dei compensi di riscossione.
Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in massimo 54 rate bimestrali, da versare nel periodo compreso tra il 2026 e il 2035.
Premessa
La L. n. 199/2025 pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale e contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026” introduce, peraltro, una nuova definizione agevolata delle cartelle, più comunemente conosciuta come “Rottamazione quinquies”, che comporterà, per coloro che ne fruiranno, lo stralcio degli interessi, delle sanzioni amministrative e degli aggi.
Sebbene la nuova “Rottamazione quinquies” è per molti aspetti simile alle precedenti definizioni, va subito precisato che, a differenza di quanto era stato previsto in precedenza, non è stata riproposta la definizione agevolata né dei carichi derivanti dagli avvisi di accertamento esecutivi, né tantomeno quelli derivanti dagli avvisi di liquidazione di imposte di registro, successione, donazione e/o ipocatastali, né quelli derivanti da avvisi di recupero, essendo stata invero prevista, come si dirà a breve, la definizione dei soli ruoli derivanti da avvisi cosiddetti “bonari” emessi a seguito di liquidazione automatica e controllo formale della dichiarazione, oltreché dei ruoli derivanti dagli avvisi di addebito INPS e quelli derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada irrogate da Amministrazioni statali.
Anche questa volta, come stabilito dall’articolo 1, comma 85 della L. n. 199/2025, l’Agente della Riscossione metterà a disposizione tutti i dati necessari per individuare i carichi definibili, sia presso i propri sportelli che nell’area riservata del proprio sito istituzionale.
In particolare, sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà presente a breve una funzionalità che consentirà di inoltrare una apposita richiesta per conoscere quali carichi sono rottamabili e il costo della rottamazione.
Attenzione: Il servizio di preventiva verifica dei carichi rottamabili potrà essere utilizzato anche da coloro che non sono in possesso della identità digitale, allegando copia di un documento di riconoscimento.
Invero, per i contribuenti in possesso dell’identità digitale (SPID, CIE, ecc.) sarà sufficiente entrare nella propria area riservata e presentare richiesta inserendo il codice fiscale o la partita IVA.
I carichi rottamabili
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