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La quantificazione del danno ex articolo 2486 del Codice Civile: le linee guida CNDCEC tra rigore sistematico e sfide operative

di Roberto Bianchi | · 10 min di lettura

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La quantificazione del danno ex articolo 2486 del Codice Civile: le linee guida CNDCEC tra rigore sistematico e sfide operative

Il documento del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 24 marzo 2026 offre linee guida sistematiche per la quantificazione del danno ex articolo 2486, terzo comma, del Codice Civile, norma vigente dal 16 marzo 2019 che ha codificato due criteri presuntivi in ordine gerarchico: principale il criterio della differenza dei netti patrimoniali, residuale il criterio del deficit concorsuale. Il commento analizza le principali questioni operative che il documento affronta — determinazione delle date di riferimento T1 e T2, criteri di valutazione dei patrimoni, deducibilità dei costi di normalità e rettifica dei componenti positivi straordinari — evidenziando il rischio metodologico dell’utilizzo di criteri di valutazione disomogenei tra le due date. Particolare attenzione è dedicata alle ricadute della riforma recata dalla L. n. 35/2025, entrata in vigore il 12 aprile 2025, che ha introdotto una limitazione quantitativa della responsabilità dei sindaci parametrata al compenso percepito, con applicazione confermata ai soli fatti successivi all’entrata in vigore dalla Cassazione (22 gennaio 2026, n. 1390). Il contributo esamina infine l’interpretazione restrittiva proposta dal CNDCEC della locuzione “per altre ragioni” di cui al terzo comma, ultimo periodo, dell’articolo 2486 del codice civile, rilevando come la distinzione tra bilancio e scritture contabili impedisca di fare ricorso al criterio del deficit concorsuale per la sola mancanza del bilancio d’esercizio.

I due criteri presuntivi e la gerarchia dell’articolo 2486, terzo comma, del codice civile: il definitivo superamento del precedente delle Sezioni Unite

Il documento pubblicato il 24 marzo 2026 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti interviene in un momento di straordinaria densità normativa e giurisprudenziale, offrendo ai professionisti che operano nelle procedure concorsuali — curatori, consulenti tecnici d’ufficio, sindaci, revisori — orientamenti sistematici per la corretta applicazione dell’articolo 2486, terzo comma, del codice civile La norma, introdotta dall’articolo 378, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, vigente dal 16 marzo 2019, ha codificato in forma presuntiva due criteri di quantificazione del danno risarcibile imputabile agli amministratori che, verificatasi una causa di scioglimento ex articolo 2484 del codice civile, abbiano proseguito la gestione in violazione dell’obbligo di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale imposto dall’articolo 2486, primo comma, del codice civile, anziché dare corso agli adempimenti di cui all’articolo 2485 del codice civile. Nel caso di illeciti ascrivibili agli amministratori ex articolo 2486, secondo comma, del codice civile, la responsabilità è contrattuale nei confronti della società ed extracontrattuale nei confronti di soci, creditori e terzi, in rapporto di specialità rispetto al regime degli articoli 2392–2395 del codice civile; ai sensi dell’articolo 255 del Codice della crisi d’impresa, il curatore può azionare tali responsabilità sia mediante l’azione sociale ex articolo 2393 del codice civile sia mediante quella dei creditori sociali ex articolo 2394 del codice civile.

Prima di tale riforma, la materia era governata dal diritto pretorio formatosi nel solco delle Sezioni Unite, Sentenza n. 9100/2015, che avevano affermato come la liquidazione del danno debba essere operata con riferimento agli specifici inadempimenti allegati dall’attore e come la mancanza di...

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