
In caso di successione di un immobile ristrutturato con l’agevolazione Superbonus non appare logico dare rilevanza al soggetto che (de cuius – erede) ha effettuato la ristrutturazione. La controversa questione fiscale va risolta in raccordo con la configurazione del cd “reddito prodotto” della lettera b-bis, comma 1 dell’art 67 TUIR, che richiede in ogni caso per la rilevanza fiscale della plusvalenza il riscontro dell’intento speculativo.
Superbonus e plusvalenze: normativa e esclusione per successione
I commi 64-66 della L. n. 213/2023 hanno introdotto all’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR una nuova fattispecie di rilevanza imponibile delle cessioni di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione agevolata con Superbonus, che si siano conclusi da non più di dieci anni. La norma reca l’espressa esclusione fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione, non condizionando l’esonero fiscale dalla modalità di fruizione dell’agevolazione (incluso, quindi, lo sconto in fattura) e dalla percentuale di detrazione fruita (in tale specifico senso è la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E/2024). In tale ultimo caso si pone la controversa questione se, ai fini dell’esclusione, assuma rilevanza il soggetto (de cuius o erede) che ha effettuato l’intervento agevolato.
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