
La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 13651/2026, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sulla prova del giudicato esterno, onde chiarire se serva sempre la certificazione del cancelliere ex articolo 124 disp. att. c.p.c. o se sia ammissibili elementi equipollenti. In attesa della decisione, per il difensore tributario resta prudente allegare l’attestazione di cancelleria.
Giudicato esterno e contrasto giurisprudenziale sulla prova
Con l’ordinanza interlocutoria n. 13651/2026, la Corte di Cassazione ha rimesso al Primo Presidente, ex articolo 374, comma 2, c.p.c., la vexata quaestio relativa alla prova del giudicato esterno, ovvero se tale prova debba consistere sempre nella certificazione del cancelliere prevista dall’articolo 124 disp. att. c.p.c., oppure se possano assumere rilevanza anche altri elementi equipollenti, secondo il principio di libertà della prova.
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