L’art. 10, comma 1, lettera l-bis) del TUIR consente ai genitori adottivi di dedurre dal reddito il 50% delle spese sostenute per l’adozione di minori stranieri.
Aspetti generali
L’art. 10, comma 1, lettera l-bis) del Tuir dispone la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per le procedure di adozione di minori stranieri, stabilendo quanto segue:
“Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: […] l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184;”
L’agevolazione, pertanto, è riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute dal contribuente per l’adozione del minore, sulla base dell’importo certificato dall’Ente incaricato di curare la procedura.
A questo riguardo l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 77 del 28 maggio 2004, ha specificato che al fine di consentire all’Ente autorizzato di rilasciare la certificazione delle spese sostenute, gli aspiranti genitori adottivi devono fornire a questo la documentazione delle spese, insieme ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che specifica che le spese documentate si riferiscono solo alla procedura di adozione.
Tra le spese deducibili sono comprese quelle di assistenza sostenute dai genitori adottivi per la legalizzazione o traduzione dei documenti, quelle per la richiesta di visti, per i trasferimenti ed i soggiorni all’estero, nonché la quota associativa degli Enti ed in generale le spese documentate sostenute per l’adozione.
Inoltre, rientrano tra le spese agevolabili, anche quelle relative agli incontri post-adottivi per la verifica dell’inserimento del minore, purché, in base alla normativa del paese di origine del minore oppure ad accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato Italiano, gli aspiranti genitori siano tenuti a consentire le menzionate verifiche come adempimento necessario per il completamento della procedura di adozione.
Relativamente ai soggetti individuati dalla normativa come beneficiari della deduzione, si precisa che, qualora la certificazione delle spese sia intestata a entrambi i genitori, entrambi saranno considerati beneficiari. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta esclusivamente da uno dei coniugi, in quanto l’altro risulta fiscalmente a carico, la deduzione sarà attribuita unicamente al coniuge che ha effettuato il pagamento.
In merito a tale circostanza, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 24 aprile 2015 n. 17/E, risposta 4.2), i coniugi hanno la facoltà di indicare all’Ente autorizzato l’importo effettivamente sostenuto da ciascuno nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata allo stesso Ente.
Aspetti dichiarativi
Il contribuente che vuole fruire della deduzione delle spese sostenute per le procedure di adozione di minori stranieri deve compilare rispettivamente:
- Il Rigo E26 presente nella Sezione II del Quadro E del Modello 730;
- Il Rigo RP26 presente nella Sezione II del Quadro RP del Modello Redditi Persone Fisiche.
In entrambi i casi occorre riportare il Codice 21 in colonna 1 ed il valore della spesa in colonna 2.
Dott.ssa Francesca Sparano
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