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Dal 1° aprile 2025 sono in vigore le nuove specifiche tecniche versione 1.9 in materia di fatturazione elettronica. Le modifiche coinvolgono diversi aspetti: nuovi codici documento, semplificazioni procedurali, aggiornamenti sui regimi fiscali e l’eliminazione di limiti precedenti.

I principali aggiornamenti riguardano: l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione; la modifica della descrizione del tipo documento TD20; l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM; l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014);

È stata anche aggiornata la guida alla compilazione della fatturazione elettronica e dell’esterometro per descrivere l’utilizzo del nuovo tipo documento TD29 – Comunicazione per omessa o irregolare fatturazione (ex art. 6 c.8 d.lgs. 471/97).

NUOVO TIPO DOCUMENTO TD29

Dal punto di vista del flusso informatico, il TD29 prende il posto del TD20 nella gestione della disciplina dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs 471/1997, riscritta dal recente decreto sanzioni (D.Lgs 87/2024).

Questo avviene dal 1.4.2025 (e non sempre) giacché il TD20 rimane per la regolarizzazione da comma 9-bis del medesimo articolo 6 (acquisti in reverse charge), nonché da articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993 (omessa/irregolare fattura da fornitore comunitario).

Nuova disciplina

L’articolo 2, D.Lgs 87/2024, ha riscritto, com’è noto, con effetto per le violazioni commesse dall’1.9.2024, la disciplina del citato articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1998, che ora si basa su un’impostazione comunicativa in luogo di quella di autofattura denuncia che tale rimane, tuttavia, per le violazioni fino al 31.8.2024. Come indicato in premessa la nuova comunicazione viaggerà, dal 1.4.2025, attraverso il nuovo flusso TD29 in sostituzione, per la disciplina di detto comma 8, del TD20 che, invece, rimane ma ovviamente con funzione comunicativa e non certo di autofattura;

Quindi per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di “denuncia” prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (non è più richiesto il versamento dell’imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Compilazione TD29 – Guida Ade 

Descrizione dell’operazione: il C/C che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte del C/P, al fine di non incorrere nella sanzione di cui all’articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, deve comunicare l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle entrate con tipo documento TD29 e inviarlo tramite SDI entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. Si ricorda che il documento così trasmesso rappresenta una mera comunicazione senza alcuna rilevanza ai fini dell’IVA. Tuttavia, nella comunicazione è necessario ugualmente indicare alcuni degli elementi previsti dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, tra i quali la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquistati, l’ammontare del corrispettivo, l’aliquota e l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile.

La rettifica di una comunicazione trasmessa con tipo documento TD29 può essere effettuata trasmettendo via SDI un nuovo TD29 indicando gli importi con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere.

Compilazione del documento

  • Blocco <CedentePrestatore>: dati del C/P.
  • Blocco <CessionarioCommittente>: identificativo IVA di colui che comunica l’omissione o l’irregolarità.
  • Blocco : il campo 1.1.4 deve essere valorizzato con 7 zeri “0000000” e il campo 1.1.6 non deve essere valorizzato.
  • Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <DatiGenerali> del file trasmesso deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
  • Indicazione dell’imponibile non fatturato dal C/P o dell’imponibile non indicato nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione).
  • Indicazione della fattura di riferimento nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del cedente.
  • Campo 2.1.1.4 <Numero>: si potrà inserire una numerazione progressiva ad hoc.

TD29 tipologia documento fatturazione web

XML: NUOVI CONTROLLI BLOCCANTI

Codice 00471: il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente (i valori del tipo documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD24, TD25,TD28 e TD29 (fatture ordinarie) e TD07 (fatture semplificate) non ammettono l’indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario);

Codice 00471 Fatturazione web

Codice 00473: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> il valore presente nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> non è ammesso (i valori TD17, TD18, TD19 e TD28 del tipo documento non ammettono l’indicazione in fattura di un cedente italiano. Il valore TD29 del tipo documento non ammette l’indicazione di un valore diverso da “IT” nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese>. Nei casi di TD17 e TD19 è ammessa l’indicazione del valore ‘OO’ nell’elemento 1.2.1.1.1 <IdPaese> per operazioni effettuate da soggetti residenti in Livigno e Campione d’Italia.

messaggio TD29 fatturazione web

Codice 00475: per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 <TipoDocumento> deve essere presente l’elemento 1.4.1.1 <IdFiscaleIVA> del cessionario/committente (i tipi documento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23, TD28 e TD29 prevedono obbligatoriamente la presenza della partita IVA del cessionario/committente)

Messaggio TD29 fatturazione web

AGGIORNAMENTO DESCRIZIONE TIPO DOCUMENTO TD20

Il tipo documento TD20, già in uso, subisce invece un aggiornamento della descrizione, per uniformarlo alle nuove disposizioni e migliorare la leggibilità e la gestione dei documenti.

Nuova descrizione: TD20: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93).

Il codice “TD20”, per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia” non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:

– in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);

– nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”).

TD20 tipologia documento fatturazione web

AGGIORNAMENTO DEI CODICI CARBURANTE

Le specifiche tecniche 1.9 introducono anche un aggiornamento dei codici per la vendita di gasolio e altri carburanti, ora allineati alla nuova codifica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questi cambiamenti mirano a rendere più precisa la tracciabilità delle operazioni legate ai prodotti energetici.

Codici dal 1 Aprile presenti:

  • “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98)
  • “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98);
  • “27101942” (per “Olii da gas, destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001% – Con un tenore di carbonio di origine biologica pari ad almeno l’80 % in peso”);
  • “27101944” (per “Olii da gas, destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001% – Altri”, per indicare gasolio con carbonio di origine non biologica);
  • “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%).

Scelta tipo codice fatturazione web

FATTURA SEMPLIFICATA: ELIMINATO LIMITE DEI 400 EURO PER IL REGIME FORFETTARIO

Il limite massimo di 400 euro per l’emissione di fatture semplificate viene eliminato per i soggetti che operano in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) e per quelli in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285). Questa modifica agevola le operazioni dei contribuenti forfettari e dei piccoli operatori che lavorano con clienti esteri, rendendo più flessibile la gestione amministrativa delle transazioni.

Pertanto, In caso di emissione fattura semplificata in regime fiscale RF19, oppure con blocco DatiFatturaRettificata valorizzato, non è più presente il controllo del limite dei 400 € del totale del documento.

Compilazione documento di vendita con Scelta documento fatturazione elettronica e tipo documento

Per ulteriori chiarimenti consultare la guida online.

Applicazioni software collegate all’articolo:

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