Con una risposta fornita nel corso del Telefisco del 5 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora lo schema di atto sia notificato in relazione a casistiche per le quali non sussiste il contraddittorio obbligatorio, comunque si verificano gli effetti di legge.
Pertanto, qualora nei 30 giorni dallo schema di atto non sia stata presentata alcuna domanda di adesione, quando sarà notificato l’avviso di accertamento opererà l’articolo 6, comma 2-bis del D. Lgs. 218/97, con la conseguenza che:
- la domanda di adesione andrà presentata nei 15 giorni dalla notifica dell’accertamento;
- il termine per ricorrere sarà sospeso per 30 giorni e non per 90 giorni.
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