
La disciplina agevolativa Transizione 5.0 prevede la possibilità di compensare il credito d’imposta in modello F24, in una o più quote, entro il 31 dicembre 2025.
A partire dal 1° gennaio 2026, l’intero credito o l’ammontare eventualmente residuo dovrà essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo. Molte imprese beneficiarie dovranno, dunque, tenere conto degli effetti finanziari della ripartizione, potenzialmente aggravati dal divieto di compensazione con contributi previdenziali ed assistenziali previsto dal D.D.L. di Bilancio 2026. con decorrenza 1° luglio 2026, qualora venga approvato.
Premessa
L’articolo 13 del D.M. 24 luglio 2024 prevede l’utilizzo del credito d’imposta Transizione 5.0 in esclusiva compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La corretta fruizione della misura deve contemplare la data spartiacque del 31 dicembre 2025.
Infatti, il credito è liberamente utilizzabile in una o più quote fino a fine anno; dal 1° gennaio 2026 l’intero ammontare o l’eventuale quota residua inutilizzata deve essere compensata in cinque quote annuali di pari importo.
L’estensione del periodo di fruizione fino al 2030 comporta a carico delle imprese beneficiarie, oltre a ovvie conseguenze finanziarie, la probabilità di incorrere nella “stretta” sulle compensazioni “orizzontali” prevista a partire dal 1° luglio 2026 dall’attuale articolo 26 del D.D.L. di Bilancio 2026.
Tempistiche di fruizione del credito d’imposta Transizione 5.0
Ai fini della fruizione del credito d’imposta Transizione 5.0 il momento chiave è rappresentato dalla trasmissione al GSE della comunicazione di completamento degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, il cui termine perentorio di invio è fissato al 28 febbraio 2026.
Infatti, la comunicazione di completamento determina l’importo del credito d’imposta utilizzabile, entro il limite massimo di quello prenotato, e deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione energetica ex post attestante gli effettivi risparmi energetici conseguiti sul processo produttivo o sulla struttura produttiva, che incidono sull’intensità dell’incentivo.
La disciplina agevolativa del credito d’imposta Transizione 5.0 prevede, al comma 13 dell’articolo 38, D.L. n. 19/2024, la trasmissione periodica dal GSE all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, dell’elenco delle imprese beneficiarie recante l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997,
In base a quanto disposto dall’articolo 12, comma 7 del D.M. 24 luglio 2024, il GSE effettua le opportune verifiche di correttezza di caricamento dati, completezza documentale, nonché rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunicando all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
In assenza di richieste di integrazione, il GSE dovrebbe comunicare l’importo compensabile entro 10 giorni dall’invio del completamento.
Tuttavia, nell’attuale fase finale dell’incentivo, caratterizzata da una fisiologica accelerazione delle richieste e dal repentino esaurimento dei fondi per rimodulazione delle risorse (su 6,3 miliardi originariamente destinati alla misura, 3,8 sono stati destinati alla copertura dell’incentivo Transizione 4.0 per le annualità 2023, 2024 e 2025), si registrano ritardi nella risposta del GSE anche di 60 giorni, con conseguente slittamento del dies a quo per la compensazione.
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