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La deducibilità degli oneri pluriennali nel reddito d’impresa

Il principio contabile OIC 24 ha lo scopo di disciplinare i criteri di rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni immateriali, e le informazioni da rendere in nota integrativa.

Le immobilizzazioni immateriali sono attività normalmente caratterizzate dalla mancanza di tangibilità. Le immobilizzazioni Immateriali sono costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo di imposta ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi.

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali si distinguono in:

  • Oneri pluriennali
  • Beni immateriali
  • Avviamento
  • Immobilizzazioni immateriali in corso
  • Acconti

I benefici economici futuri che derivano a un’immobilizzazione immateriale includono i ricavi originati dalla vendita di prodotti o servizi, i risparmi di costo o altri benefici derivanti dall’utilizzo dell’attività immateriale da parte della società.

Classificazione delle voci

L’art. 2424 del codice civile prevede che le immobilizzazioni immateriali siano iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BI con la seguente classificazione:

  1. costi di impianto e di ampliamento;
  2. costi di sviluppo;
  3. diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
  4. concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
  5. avviamento;
  6. immobilizzazioni in corso e acconti;
  7. altre.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni immateriali è indicato nell’attivo dello stato patrimoniale il valore al netto degli ammortamenti e delle loro svalutazioni. Gli ammortamenti sono riportati nel conto economico, tra i costi di produzione nella voce B10a) “Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali”. Le plusvalenze o le minusvalenze derivanti da alienazioni di immobilizzazioni immateriali sono iscritte nel conto economico rispettivamente nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, o nella voce B14 “oneri diversi della gestione”.

I costi per poter essere iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, civilisticamente gli oneri pluriennali devono rispettare alcune condizioni fondamentali:

  • deve essere dimostrata l’utilità futura della spesa;
  • deve esistere una correlazione oggettiva tra il costo sostenuto e i benefici futuri attesi;
  • la recuperabilità̀ della spesa deve essere stimabile con ragionevole certezza.

Per quanto riguarda i costi di impianto e di ampliamento, questi costi sono tipici delle fasi di avvio o di espansione dell’attività aziendale, come la costituzione di una società o l’apertura di una nuova sede. Dal punto di vista fiscale, sono deducibili dal reddito d’impresa in base alla quota imputabile a ciascun esercizio, seguendo i criteri civilistici di ripartizione. Le imprese di nuova costituzione hanno la facoltà di rinviare la deduzione di queste spese all’esercizio in cui ottengono i primi ricavi, per evitare la formazione di perdite fiscali da riportare negli anni successivi.

La rilevazione iniziale

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. I costi iscritti in precedenti esercizi nel conto economico non possono essere ripresi e capitalizzati nell’attivo dello stato patrimoniale, in conseguenza di condizioni che non sussistevano all’epoca e che pertanto non ne avevano consentito la capitalizzazione.

La capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riferimento al periodo di fabbricazione, inteso come il tempo che intercorre tra l’esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il bene è pronto per l’uso.

Le rilevazioni successive

Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. La quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio si riferisce alla ripartizione del costo sostenuto sull’intera durata di utilizzazione.

L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta per l’uso.

La deducibilità degli oneri pluriennali nel reddito d’impresa

Le spese per ricerca e sviluppo, invece, possono essere capitalizzate nell’attivo patrimoniale se danno luogo a un bene o a un processo utilizzabile economicamente. In questo caso, la deduzione fiscale segue la quota di ammortamento imputata a conto economico. Se, invece, la ricerca non produce risultati, la spesa è deducibile per intero nell’esercizio in cui si verifica il mancato raggiungimento dell’obiettivo. Anche in questo ambito, le imprese di nuova costituzione possono scegliere di dedurre le spese a partire dall’esercizio dei primi ricavi.

Passando alle spese di rappresentanza, sono quelle sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, come eventi aziendali, omaggi o viaggi promozionali. Per essere deducibili, devono rispettare i requisiti di inerenza (devono essere effettivamente collegate all’attività aziendale) e congruità (devono essere proporzionate ai ricavi dell’impresa). Dal 2016, la deducibilità è limitata a percentuali specifiche dei ricavi: 1,5% fino a 10 milioni di euro, 0,6% per la parte eccedente fino a 50 milioni, e 0,4% oltre i 50 milioni. I beni distribuiti gratuitamente di valore unitario inferiore a 50 euro sono deducibili integralmente.

Le spese di pubblicità sono, invece, quelle sostenute per promuovere il marchio o i prodotti dell’azienda, spesso tramite contratti a prestazioni corrispettive. Queste spese non possono essere capitalizzate, ma devono essere imputate interamente a conto economico e sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute. Le sponsorizzazioni sportive fino a 200.000 euro sono considerate spese di pubblicità e godono della stessa deducibilità. Infine, è importante distinguere tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. Le prime sono legate a iniziative di promozione e pubbliche relazioni senza un rapporto diretto di corrispettività, mentre le seconde sono finalizzate a informare il pubblico e stimolare la domanda, con un obbligo contrattuale di promuovere il prodotto o il marchio.

Dott.ssa Mariangela Paparusso

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