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Mini IRES 2025: Le disposizioni attuative del MEF

Mini IRES 2025: Le disposizioni attuative del MEF

Con il Decreto dell’8 agosto 2025 il MEF ha emanato le disposizioni attuative per l’applicazione della “Mini-IRES 2025”.

Aspetti generali

Nell’ottica della revisione del sistema tributario l’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, (Legge delega di Riforma fiscale), ha disposto la “riduzione dell’aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione. […]”.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi da 436 a 444, L. 30 dicembre 2024, n. 207), in attesa dell’attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della L. n. 111/2023, ha introdotto per il periodo d’imposta 2025 una riduzione dell’aliquota IRES al 20%, applicabile alle società e agli enti individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:

  • Almeno l’80% degli utili 2024 venga accantonato ad una apposita riserva;
  • Un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati a riserva di cui alla precedente condizione e comunque non inferiori al 24% degli utili 2023, sia destinato ad investimenti di importo superiore ad € 20.000 relativi all’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi beni strumentali da destinare a siti produttivi nel territorio dello Stato, da realizzare a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza di presentazione del Modello Redditi 2026.

Più nello specifico, con riferimento alla seconda condizione indicata, occorre precisare che gli investimenti menzionati dalla norma sono quelli in “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»” e di “Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»” indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed all’art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, con riferimento al «Piano Transizione 5.0».

Inoltre, ai fini del riconoscimento del beneficio, è necessario, oltre alla circostanza che entrambe le condizioni innanzi indicate siano soddisfatte, che:

  • nel periodo di imposta 2025:
    • Non si sia verificata una diminuzione rispetto alla media del triennio precedente del numero di unità lavorative per anno;
    • Si siano realizzate nuove assunzioni di dipendenti con contratto a tempo indeterminato in linea con le disposizioni in materia di incremento occupazionale di cui all’art. 4, D. Lgs. N. 216/2023, pari almeno all’1% dei lavoratori a tempo indeterminato occupati in media nel periodo di imposta 2024 e, comunque, in misura non inferiore ad un lavoratore dipendete a tempo indeterminato.
  • L’impresa non abbia fatto ricorso nell’esercizio 2024 o in quello successivo (2025) alla Cassa integrazione guadagni, salvo il caso di integrazioni salariali ordinarie corrisposte per circostanze aziendali derivanti da eventi transitori non attribuibili né all’impresa né ai dipendenti, incluse le condizioni climatiche stagionali avverse.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari dell’agevolazione, come precedentemente specificato, l’agevolazione, denominata “Mini IRES”, si applica al ricorrere delle menzionate condizioni alle società ed agli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, mentre risultano escluse dal beneficio le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria nell’anno di imposta 2025, o che determinino il loro reddito anche parzialmente sulla base di regimi forfetari.

È inoltre opportuno ricordare che sono previste specifiche cause di decadenza a carico delle imprese beneficiarie dell’agevolazione, qualora si verifichino le seguenti circostanze:

  • La quota di utili accantonata a riserva venga distribuita entro il secondo esercizio successivo al 2024, ovvero entro il 31 dicembre 2026;
  • I beni oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa oppure siano destinati in modo stabile a strutture produttive localizzate all’estero entro il quinto periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell’investimento.

Le disposizioni attuative del MEF

Con il Decreto dell’8 agosto 2025 il MEF ha emanato le disposizioni attuative per la riduzione dell’aliquota IRES per le imprese che realizzano investimenti rilevanti.

Innanzitutto, l’art.3 del Decreto MEF descrive l’ambito soggettivo della c.d. “Mini IRES” identificando i destinatari dell’agevolazione nei “soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, nonché’, relativamente alle loro stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, ai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR. […]”.

Inoltre, sempre in materia di ambito soggettivo, il DM specifica che per gli enti non commerciali di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR è possibile fruire dell’agevolazione solo in relazione al reddito d’impresa che deriva dall’attività commerciale eventualmente svolta.

Per quanto riguarda invece i soggetti esclusi dall’agevolazione il Decreto indica che rimangono fuori dal beneficio le società e gli enti che nel 2025 sono in liquidazione ordinaria o che sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) o che determinano il reddito anche parzialmente sulla base di regimi forfetari. Sono inoltre esclusi dall’applicazione della “Mini-IRES” coloro che nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.

Relativamente alle condizioni di accesso al beneficio l’art. 4 del Decreto dispone che si considera accantonato a riserva l’utile destinato in sede di approvazione del bilancio a finalità diverse dalla distribuzione ai soci, compresa anche la circostanza di copertura delle perdite di esercizio. Il caso degli acconti sui dividendi di cui all’art. 2433-bis del Codice civile rientra nell’ipotesi di distribuzione di utili ai soci.

Inoltre, in base a quanto indicato nell’art. 5 del decreto, gli investimenti rilevanti da sostenere per accedere al beneficio sono quelli indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed all’art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, “se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici”.

In particolare, i beni compresi negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 “devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”, per almeno metà del periodo di sorveglianza previsto.

Oltre all’interconnessione, per i beni innovativi il progetto deve ridurre i consumi energetici almeno del 3% per l’intera struttura produttiva situata nel territorio nazionale coinvolta nel progetto di innovazione o almeno del 5% per i processi interessati dall’investimento, nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

Per quanto riguarda invece il rispetto del parametro dei requisiti occupazionali, l’art. 6 del decreto specifica che per verificare tale condizione occorre fare riferimento al confronto tra il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con il numero medio dei 36 mesi precedenti, non considerando il caso di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

Con riferimento, infine, all’ipotesi di decadenza l’art. 7 del Decreto ribadisce le cause che comportano il recupero dell’agevolazione per il verificarsi di una causa di decadenza, specificando che l’ammontare complessivo delle riserve costituite con l’utile accantonato, nonché l’eventuale quota utilizzata per la copertura delle perdite, devono essere indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e che, ai fini della copertura di eventuali perdite, occorre prima di tutto utilizzare le altre riserve costituite diverse da quelle generate con l’utile accantonato.

Dott.ssa Francesca Sparano

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