
L‘Agenzia delle Entrate, con la risposta a istanza di interpello n. 319/E/2025 del 24 dicembre, ha chiarito che un soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, che è identificato ai fini IVA in Italia, può accedere al rimborso dell’imposta ex articolo 38-bis2, del D.P.R. n. 633/1972, optando per la contabilità separata, in modo da tenere distinte le operazioni riconducibili alla partita IVA italiana, da quelle riferibili all’identificativo estero.
Rimborso IVA “diretto”
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello n. 319/E/2025 del 24 dicembre, affronta il caso di un soggetto passivo d’imposta stabilito in un altro paese UE che svolge due distinte attività di locazione immobiliare in Italia, una delle quali esente IVA e l’altra imponibile con reverse charge, e analizza la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti relativi alla seconda attività.
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