
L’art. 13 comma 3-bis del DL 215/2023 ha prorogato per il biennio 2024-2025 l’esenzione dall’IRPEF delle quote relative ai redditi dominicali e agrari posseduti/condotti da coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. Però, a differenza dell’arco temporale 2017-2023, l’esenzione è limitata a determinati scaglioni reddituali. Inoltre, il Ddl di Bilancio 2026 ha prorogato anche per il periodo d’imposta 2026 l’agevolazione per i soggetti CD e IAP.
Premessa
Con l’entrata in vigore dell’articolo 13, comma 3-bis, del D.L. n. n. 215, che ha modificato l’articolo 1, comma 44, della L. n. 232/2016, per le annualità 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, concorrono (considerati congiuntamente) alla formazione del reddito complessivo parzialmente secondo i seguenti scaglioni:
- fino a 10.000 euro: esenzione totale;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro: concorrono alla formazione del reddito solo per il 50 per cento;
- oltre 15.000 euro: concorrono alla formazione del reddito al 100 per cento.
Si fa presente che, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, può usufruire dell’agevolazione in esame anche la società semplice qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile. e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Nei prossimi paragrafi verranno affrontate, anche da un punto di vista operativo e alla luce delle delucidazioni fornite dalla FAQ del 24 giugno 2025 da parte dell’Agenzia delle Entrate, alcune casistiche incentrate sulla determinazione dei redditi dominicali e agrari da parte delle società semplici IAP e la conseguente loro attribuzione ai soci.
Determinazione redditi fondiari dei terreni
I redditi fondiari iscritti nel Catasto terreni, ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell’articolo 3 comma 50 della L. n. 662/96, sono soggetti alla rivalutazione:
- dell’80% per il reddito dominicale;
- del 70% per il reddito agrario.
L’articolo 1 comma 512 della L. n. 228/2012 ha introdotto, inoltre, un ulteriore rivalutazione dei redditi dominicali e agrari dei terreni pari al 30%.
Per quanto concerne ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, la normativa vigente precisa che si deve applicare solo la rivalutazione dell’80% e del 70% rispettivamente per il reddito dominicale e agrario e non l’ulteriore rivalutazione del 30%.
Le rivalutazioni dell’80% e del 70% non devono essere applicate nel caso in cui i terreni siano concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno compiuto i 40 anni e che hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria. Si sottolinea che la qualifica di imprenditore agricolo professionale, per questi soggetti, può essere acquisita anche entro due anni dalla data di stipula del contratto di affitto.
Quindi, ai sensi dell’articolo 14 comma 3 della L. n. 441/98, non deve essere applicata la rivalutazione dell’80% e del 70% a condizione che:
- la durata dell’affitto è fissata per un periodo non inferiore a 5 anni, con diritto di precedenza alla scadenza;
- i terreni sono concessi in affitto a giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i 40 anni e che hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria, o che acquisiscano tale qualifica entro 2 anni dalla stipula del contratto di affitto.
L’agevolazione sopra specificata si applica solo in caso di affitto dei terreni e riguarda sia il proprietario del terreno, sia l’affittuario ‘giovane imprenditore agricolo’.
Qualora siano verificate tutte le condizioni sopra menzionate si applica la seguente modalità di tassazione:
- per il reddito dominicale, da imputare al proprietario (o titolare di diritto reale di godimento) del terreno che lo concede in affitto, la quota di reddito viene determinata applicando solo la rivalutazione del 30% e non quella dell’80%;
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