I contribuenti che hanno maturato un credito previdenziale, a seguito di versamenti eccedenti, posso utilizzare la parte eccedente dei versamenti per saldare, totalmente o parzialmente, altri debiti fiscali o contributivi.
Al fine di poter utilizzare il credito in compensazione è necessario che:
- Il credito sia stato indicato nella dichiarazione dei redditi nel quadro RR
- La dichiarazione dei redditi sia stata presentata
Crediti previdenziali per i forfettari
I contribuenti in regime forfettario di cui all’art. 1 commi 54-89 Legge 190/2014, e smi, possono dedurre dal proprio reddito solo i contribuiti previdenziali obbligatori.
Tali contributi, effettivamente versati dal contribuente nel periodo di imposta, devono essere indicati ai fini della deducibilità, nella dichiarazione dei redditi nel rigo LM35.
Qualora il contribuente forfettario utilizzasse il credito INPS, derivante da un’eccedenza di versamento di contributi previdenziali, dovrebbe andare a ridurre l’importo deducibile indicato nella dichiarazione dei redditi, aumentando così l’imponibile soggetto ad imposta sostitutiva del 5% o 10%.
La ripresa a tassazione dell’importo compensato deve avvenire nell’anno in cui si utilizza il credito. È necessario prestare attenzione:
- crediti derivanti da contributi dedotti prima dell’ingresso nel regime forfettario
- i crediti compensati superano l’importo dei contributi versati nell’anno.
Nel primo caso il credito derivante da contributi dedotti antecedentemente l’adesione al regime forfettario deve essere indicato nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, e può essere assoggettato a tassazione ordinaria o separata, a seconda della convenienza.
Qualora i crediti compensati superano l’importo dei contributi versati nell’anno la parte eccedente l’importo dei crediti versati deve essere tassata nel quadro RM, in quanto il rigo LM non può mai assumere valori negativi.
Esempio: Un contribuente professionista, in regime forfettario, ha incassato nel periodo di imposta 2024 compensi per complessivi € 20.264,00 e versato contribuiti INPS alla gestione separata per euro 5.868,00. Pertanto applicando il coefficiente di redditività del 78%, il suo reddito lordo sarà pari a 15.806 (LM34). Il quadro LM dovrà così essere compilato.
Se il contribuente utilizzasse un credito INPS in compensazione (ad esempio di euro 1.000,00), dovrebbe rettificare l’importo indicato in LM35 con conseguente aumento del reddito netto indicato in LM36.
Dott.ssa Mariangela Paparusso
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