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Attività commerciale e limiti operativi per gli enti sportivi dilettantistici l’equilibrio tra istituzionalità e strumentalità

Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) svolgono un ruolo centrale nella promozione dello sport amatoriale sul territorio italiano. Per sostenere la propria attività, queste realtà affiancano spesso iniziative economiche come sponsorizzazioni, gestione di bar, vendita di articoli sportivi connessi alla propria funzione istituzionale.

Questa coesistenza comporta una delicata gestione dei confini tra attività sportiva dilettantistica e attività commerciale. Preservare la corretta qualificazione fiscale e giuridica dell’ente è essenziale per mantenere i benefici fiscali, evitando di incorrere in contestazioni o riqualificazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questo equilibrio deve essere perseguito con attenzione sia in fase di pianificazione delle attività che nella loro rendicontazione fiscale, a tutela della trasparenza e della continuità dell’ente.

Il quadro normativo: attività primaria e attività diverse

Il D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport), aggiornato dal D.Lgs. 120/2023, stabilisce:

  • che ASD e SSD devono prevedere come oggetto principale l’attività sportiva dilettantistica (art. 7);
  • che possono svolgere attività diverse, purché secondarie, strumentali e previste nello statuto (art. 9);
  • che la mancata osservanza dei limiti quantitativi – da definirsi con decreto attuativo – per due esercizi consecutivi determina la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).

L’introduzione del RASD ha costituito un momento di svolta: l’iscrizione è oggi condizione necessaria per accedere ai benefici fiscali, previdenziali e assicurativi, sia per le ASD che per le SSD.

ASD e SSD: entrambe soggette a IRES, ma con regimi differenti

Tutte le ASD e le SSD sono soggetti passivi IRES, ai sensi dell’art. 73 TUIR:

  • le ASD, se in possesso dei requisiti formali e sostanziali, rientrano tra gli enti non commerciali (art. 73, co. 1, lett. c));
  • le SSD, in quanto società di capitali, sono soggetti commerciali (lett. a), ma se senza fini di lucro e iscritte al RASD, godono delle stesse agevolazioni fiscali previste per le ASD, in virtù dell’art. 90, co. 1, L. 289/2002).

La differenza principale risiede nella forma giuridica e negli obblighi derivanti: le SSD sono soggette alla disciplina societaria ordinaria, mentre le ASD, in quanto enti associativi, seguono regole meno onerose sotto il profilo civilistico.

Decommercializzazione dei proventi istituzionali

Secondo l’art. 148 TUIR, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

  • le quote associative e i contributi degli associati;
  • i corrispettivi specifici versati da soci o tesserati per attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Tali disposizioni si applicano sia alle ASD sia alle SSD senza fine di lucro, purché sussistano:

  • per le ASD, i requisiti statutari e la democraticità interna;
  • per le SSD, la conformità dello statuto e l’assenza di finalità lucrative.

È fondamentale che i corrispettivi specifici siano riferiti ad attività strettamente connesse allo statuto e che i destinatari siano effettivamente soci o tesserati: la verifica di questi elementi è prassi ordinaria durante i controlli fiscali.

Art. 149 TUIR: esclusione formale per le ASD, applicazione alle SSD

L’art. 149 TUIR stabilisce che un ente perde la qualifica di ente non commerciale in caso di prevalenza di attività commerciale. La norma si applica pienamente alle SSD.

Le ASD, per espressa previsione dell’art. 90, co. 11, L. 289/2002, non sono soggette automaticamente all’art. 149. Tuttavia, la Corte di Cassazione (sentenze n. 17026/2021 e n. 526/2021) ha affermato che anche un’ASD può essere riqualificata come ente commerciale, se esercita attività commerciale in modo stabile, continuativo e non residuale.

Il principio è chiaro: la natura non commerciale non è intangibile, ma va confermata nel tempo con comportamenti coerenti e documentabili.

Il regime fiscale semplificato della Legge 398/1991

ASD e SSD possono optare per il regime agevolato ex L. 398/1991, se i proventi commerciali annui non superano 400.000 euro.

Vantaggi principali:

  • determinazione del reddito imponibile con aliquota forfetaria del 3% sui ricavi commerciali (art. 25, L. 133/1999);
  • IVA dovuta su base ridotta (es. 50% per sponsorizzazioni);
  • esonero da registrazione e dichiarazione IVA, LIPE, e, per talune operazioni, obbligo di fattura;
  • obbligo di tenuta del solo prospetto mensile (DM 2/2/1997).

Il regime 398 consente una gestione contabile estremamente semplificata, ma richiede attenzione e correttezza: l’omessa annotazione dei proventi o la mancata applicazione delle aliquote corrette può comportare la revoca retroattiva del regime.

SSD: agevolazioni tributarie, ma obblighi civilistici completi

Anche le SSD senza fini di lucro possono accedere al regime 398/91, ma, in quanto società:

  • sono tenute alla redazione del bilancio e al suo deposito al Registro delle Imprese;
  • devono mantenere i libri sociali obbligatori;
  • non sono soggette all’obbligo di democraticità previsto per le ASD, ma devono rispettare le norme ordinarie del codice civile.

La natura societaria comporta oneri di governance, pubblicità e tenuta contabile più strutturati rispetto a un’associazione sportiva.

Controlli e fattori di rischio

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza valutano:

  • la coerenza tra attività svolta e oggetto sociale;
  • il rapporto tra proventi istituzionali e commerciali;
  • la regolarità della documentazione contabile;
  • per le ASD, la reale partecipazione dei soci (assemblee, verbali, convocazioni).

In caso di irregolarità, sono previste:

  • revoca del regime 398/91;
  • recupero di IRES e IVA;
  • sanzioni amministrative e interessi;
  • cancellazione dal RASD.

Gli accertamenti fiscali sono sempre più mirati e supportati da strumenti di analisi dei dati: è consigliabile adottare procedure interne rigorose e trasparenti.

Prospettiva ETS: norme fiscali dal 1° gennaio 2026

Con comfort letter dell’8 marzo 2025, la Commissione Europea ha autorizzato l’entrata in vigore delle norme fiscali del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) dal 1° gennaio 2026.

Le attività diverse dovranno rispettare i limiti del 30% dei ricavi o del 66% dei costi, secondo l’art. 6 CTS.

Questo comporterà la necessità di un nuovo adeguamento statutario e gestionale da parte degli enti che vorranno rientrare tra gli enti del Terzo Settore, pur mantenendo la qualifica sportiva dilettantistica.

Conclusioni

ASD e SSD possono svolgere attività commerciale, ma solo in misura strumentale e coerente con la funzione sportiva dilettantistica. Pur essendo entrambe soggette a IRES, l’accesso alle agevolazioni tributarie dipende dal rispetto dei requisiti formali, dalla corretta iscrizione al RASD e dalla gestione prudente delle entrate.

Il regime 398/91 rappresenta una risorsa strategica per una gestione semplificata e fiscalmente favorevole. Tuttavia, i margini di tolleranza sono sempre più ridotti: anche le ASD, formalmente escluse dall’art. 149 TUIR, possono perdere lo status fiscale agevolato se esercitano attività commerciale in modo preponderante.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG ASDenti sportivi dilettantisticiETSsportssd

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