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ETS e attività sportiva dilettantistica: compatibilità normativa, iscrizione ai registri e trattamento fiscale

ETS e attività sportiva dilettantistica: compatibilità normativa, iscrizione ai registri e trattamento fiscale

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto con due importanti riforme che incidono profondamente sull’attività degli enti senza scopo di lucro: la Riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e la Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021). Questi due corpi normativi, pur nati con finalità distinte, convergono su un punto comune di crescente interesse: la possibilità per un Ente del Terzo Settore (ETS) di esercitare anche attività sportiva dilettantistica.

La coesistenza di queste due anime all’interno dello stesso soggetto impone un’attenta valutazione dei presupposti giuridici, degli obblighi statutari e degli adempimenti amministrativi, anche alla luce del mutato quadro fiscale previsto a partire dal 2026.

Il riconoscimento della compatibilità normativa

Con l’art. 1 del D.Lgs. 163/2022 (primo correttivo alla Riforma dello Sport), il legislatore ha espressamente incluso tra le forme legittime di ente sportivo dilettantistico anche gli ETS costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, purché svolgano l’attività sportiva dilettantistica come attività di interesse generale ex art. 5, comma 1, lettera t), del medesimo Codice del Terzo Settore.

Questo raccordo ha superato la rigida impostazione iniziale della Riforma dello Sport, che riconosceva tale qualifica solo ad ASD e SSD, aprendo così ad una nuova configurazione: l’ETS che esercita anche attività sportiva dilettantistica e che, in quanto tale, è tenuto all’iscrizione sia nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sia nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS).

Iscrizione ai Registri e adempimenti connessi

Per legittimare l’attività sportiva e accedere alle relative agevolazioni, l’ente dovrà risultare regolarmente iscritto a entrambi i registri:

  • al RUNTS, quale ETS ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  • al RAS, quale ente sportivo dilettantistico ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 36/2021.

Nello statuto dovranno essere indicate tra le attività di interesse generale anche l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Tuttavia, non è richiesto che tali attività siano esercitate in via stabile e principale, a differenza delle ASD e SSD per le quali tale requisito permane. Inoltre, per gli ETS non è obbligatoria l’indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva né l’utilizzo della qualifica di “dilettantistica”.

Gerarchia normativa e regole applicabili

Laddove emergano conflitti tra la disciplina sportiva (D.Lgs. 36/2021) e quella del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), è quest’ultima ad avere prevalenza. Lo chiarisce espressamente l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 36/2021, secondo cui le norme del Titolo II, Capo I, dello stesso decreto si applicano solo se compatibili con le disposizioni del Codice del Terzo Settore e, per le imprese sociali, con il D.Lgs. 112/2017.

Ciò comporta che, per gli ETS con attività sportiva, le regole relative alla forma giuridica, statuti, obblighi fiscali, gestione delle attività secondarie, nonché le incompatibilità soggettive previste per gli amministratori, vadano valutate prioritariamente alla luce della normativa ETS.

Profili fiscali e agevolazioni applicabili

Uno dei principali aspetti da considerare è quello relativo alla fiscalità. Gli ETS che svolgono attività sportiva dilettantistica possono godere di diverse agevolazioni, ma la scelta del regime applicabile dipende dalla qualifica assunta e dalla tipologia di attività effettivamente esercitata.

  1. Decommercializzazione dei corrispettivi: A partire dal 1° gennaio 2026, entrerà in vigore l’art. 85 del CTS che prevede la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci, tesserati e loro familiari conviventi, ma esclusivamente per le APS. Gli ETS che non assumono tale qualifica non potranno beneficiare della nuova disciplina, né della “vecchia” decommercializzazione ex art. 148, comma 3, TUIR.
  2. Regime forfettario post-398/1991: Con l’abrogazione della L. 398/1991 dal 1° gennaio 2026, gli ETS potranno accedere al nuovo regime forfettario previsto dall’art. 86 del CTS, ma con soglia massima di proventi commerciali pari a 130.000 euro. Questo comporterà una drastica riduzione rispetto al precedente limite di 400.000 euro annui, incidendo sulla pianificazione economico-fiscale dell’ente.
  3. IVA e IRES: La disciplina sportiva prevede, ad oggi, agevolazioni sull’IVA e sull’IRES applicabili agli enti che adottano la L. 398/1991. Tali vantaggi verranno meno per gli ETS che non siano APS e si applicheranno solo se e nella misura in cui compatibili con il Codice del Terzo Settore.
  4. Rimborsi ai volontari: Gli ETS possono rimborsare ai volontari le spese sostenute fino a 150 euro mensili tramite autocertificazione, mentre per le attività sportive dilettantistiche è previsto un rimborso forfettario fino a 400 euro mensili solo per manifestazioni riconosciute. Le due normative possono convivere, ma con ambiti applicativi ben distinti.

Conclusioni operative

La possibilità di esercitare attività sportiva nell’ambito di un ETS è oggi pienamente riconosciuta dal legislatore. Tuttavia, la scelta di adottare questa configurazione richiede un’accurata analisi delle implicazioni normative e fiscali, sia in fase costitutiva che gestionale.

Gli enti interessati dovranno valutare:

  • se mantenere la forma di ASD/SSD oppure optare per l’inquadramento ETS;
  • la necessità di iscriversi a entrambi i registri (RUNTS e RAS);
  • le ricadute sul piano tributario, soprattutto in vista dell’entrata in vigore del Titolo X del CTS nel 2026;
  • la compatibilità statutaria e l’obbligo di adeguamenti normativi.

In definitiva, la convivenza tra Terzo Settore e Riforma dello Sport non è solo possibile, ma in molti casi conveniente. Occorre però una guida esperta in grado di orientare la governance associativa nel rispetto delle regole e nell’ottica della sostenibilità fiscale e organizzativa.

Ulteriore aspetto da considerare

La corretta gestione documentale e amministrativa, che deve necessariamente tenere conto della doppia veste assunta dall’ente. Un ETS con ramo sportivo dilettantistico dovrà redigere rendiconti separati o comunque facilmente distinguibili tra attività istituzionale e attività sportiva, sia per motivi di trasparenza interna sia per rispondere in modo puntuale alle verifiche fiscali e agli obblighi di rendicontazione. Inoltre, la redazione del bilancio sociale per ETS di dimensioni medio-grandi potrebbe offrire una valida occasione per dare visibilità anche all’impatto dell’attività sportiva in termini di coesione sociale, salute, inclusione e benessere collettivo. Il consiglio direttivo dovrà essere formato e aggiornato costantemente sui due fronti normativi, preferibilmente con il supporto di consulenti specializzati, così da poter interpretare correttamente le norme ed evitare comportamenti non coerenti con la qualifica assunta. Infine, la comunicazione con i soci, i volontari e i beneficiari delle attività dovrà riflettere in modo chiaro questa duplice natura, evitando promesse non aderenti alla realtà giuridica dell’ente e garantendo un approccio uniforme alla gestione delle attività sportive nel contesto più ampio del Terzo Settore.

Confronto operativo tra ETS con ramo sportivo e ASD/SSD tradizionali

Un ulteriore profilo meritevole di attenzione riguarda il confronto tra gli ETS che svolgono attività sportiva e le tradizionali ASD/SSD. Le differenze non sono solo formali, ma incidono profondamente sugli assetti fiscali e organizzativi. Le ASD e SSD restano ancorate alle regole della Riforma dello Sport e possono continuare, fino al 2025, a beneficiare della L. 398/1991 con soglia di 400.000 euro di proventi commerciali. Dal 2026, in assenza di nuove norme, dovranno verosimilmente transitare in regimi ordinari. Gli ETS, invece, pur soggetti a limiti più restrittivi (regime forfettario ex art. 86 CTS fino a 130.000 euro), potranno contare sulla cornice del Codice del Terzo Settore e sulle misure di decommercializzazione specifica, soprattutto se qualificati come APS. Inoltre, mentre le ASD e SSD devono avere come oggetto sociale esclusivo o principale l’attività sportiva dilettantistica, per gli ETS tale attività può essere inserita tra quelle di interesse generale senza assumere carattere esclusivo. Ne deriva che la scelta tra ETS e ASD/SSD non è neutrale: la prima apre a un sistema di maggiori controlli e trasparenza ma anche a nuove opportunità, la seconda conserva maggiore snellezza gestionale, almeno fino al cambio di regime fiscale previsto nel 2026.

Dott. Fabio Vincitorio

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