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La Cassazione chiarisce il regime sanzionatorio dell’omesso versamento di quanto concordato in adesione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.22301 del 2 agosto 2025, ha statuito che l’omesso versamento delle rate diverse dalla prima, dovute a seguito dell’atto di adesione redatto, determina l’irrogazione della sanzione pecuniaria in misura doppia, come dettato dall’articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs.n.218/1997, e non anche la sanzione per omesso versamento previsto dall’articolo 13 del D.Lgs.n.471/1997.

Rate dell’adesione non pagate: quando si applica la sanzione doppia e quando no

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.Lgs. n.218/1997, a seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni concernenti i tributi oggetto dell’adesione commesse nel periodo d’imposta, nonché per le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo, si applicano nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle applicate in sede di liquidazione delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e dell’articolo 60, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972, nonché di quelle concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dall’Ufficio. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Naturalmente le sanzioni si calcolano sull’imposta come determinata in sede di adesione. Le sanzioni, ovviamente, si cumulano con le imposte dovute a seguito dell’accordo.

Rileviamo che l’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2015, ha modificato le regole per le modalità di pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui all’articolo 8, del D.Lgs. n. 218/1997. Fermo restando che, ai fini del perfezionamento, il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione deve essere eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto, di cui all’articolo 7, del medesimo D.Lgs. n. 218/1997, è stato previsto che se le somme dovute superano i 50 mila euro, il numero massimo di rate è stato elevato da 12 a 16, restando invece invariato, ovvero 8, il numero di rate ammesse per la rateazione di importi inferiori o uguali a tale soglia (già da tempo, non è necessaria la fideiussione).

In forza di quanto disposto dal comma 3, dell’articolo 8, del D.Lgs. n.218/1997, entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all’Ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. L’ufficio, verificato l’avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell’atto di accertamento con adesione

E’ in questo contesto normativo che si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sentenza n.22301/2025, secondo cui in materia di accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. n. 218/1997, l’omesso versamento delle rate diverse dalla prima, dovute a seguito dell’atto di adesione redatto, determina l’irrogazione della sanzione pecuniaria in misura doppia, come dettato dall’articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997, e non anche della sanzione per omesso versamento previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Il caso è approdato in Corte di Cassazione a seguito della sentenza della Commissione tributaria regionale, che ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la pronuncia con la quale l’allora Commissione tributaria provinciale competente aveva accolto il ricorso del contribuente contro un avviso di intimazione relativo all’anno d’imposta 2007. Atto emesso in conseguenza della decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione, successivo alla definizione di un accertamento. Infatti, il contribuente aveva pagato solamente le prime due, non versando tutte le altre.

L’amministrazione finanziaria aveva, quindi, notificato l’atto di intimazione di pagamento, applicando le sanzioni nella misura del 60% sul residuo delle somme dovute ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997, e nella misura del 30% ai sensi dell’articolo 13, del D.Lgs. n. 471/1997, per avere affidato il recupero all’agente della riscossione, ex articolo 29, comma 1, lett. b) ed e), del D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla L. n. 122/2010.

Gli Ermellini hanno chiarito, innanzitutto, la differente funzione delle due normi chiave:

  • l’articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997, sanziona specificamente il mancato adempimento degli obblighi derivanti da un piano di rateazione concordato in sede di definizione agevolata. Norma che prevede, in caso di decadenza, l’iscrizione a ruolo delle somme residue e l’applicazione di una sanzione raddoppiata (pari al 60% in questo caso) sull’importo non versato;
  • l’articolo 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla L. n. 122/2010, introducendo l’atto impoesattivo, stabilisce che la sanzione per omesso o tardivo versamento (ex articolo 13, del D.Lgs. n. 471/1997) non si applica se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla notifica. E questa disposizione “serve a evitare una duplicazione di sanzioni, non a cancellare la sanzione già prevista per una violazione specifica come l’inadempimento del piano di rateazione”.

Il coordinamento tra le due norme conduce i giudici di Cassazione a ritenere che il mancato versamento degli importi rideterminativi dell’imposta – quale è necessariamente, anche l’atto di intimazione conseguente al parziale inadempimento degli obblighi di rateizzazione (come avvenuto nel caso di specie) – non comporta una nuova e ulteriore applicazione della sanzione ex articolo 13, del D.Lgs. n. 471/1997, per omesso versamento, rimanendo applicabile la sola sanzione pecuniaria in misura doppia, come dettato dall’articolo 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 218/1997.

di Gianfranco Antico

TAG Omesso Versamentoregime sanzionatorio

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