
L’istanza di interpello n. 52/E/2026 “Tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un atto di ricognizione di debito perfezionato con una scrittura privata non autenticata. Articolo 4, della Tariffa, Parte II, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)” ha prodotto la Risposta dell’Agenzia Entrate che recepisce l’orientamento delle Sezioni Unite n. 7682/2023, ritenendo la ricognizione di debito un atto di mera dichiarazione di scienza assoggettato a imposta di registro in misura fissa solamente in caso d’uso e qualora sia redatto con scrittura privata non autenticata.
Ricognizione di debito e imposta di registro: chiarimenti dell’Agenzia Entrate dopo le Sezioni Unite.
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