
L’articolo 15 del D.D.L. della Legge di Bilancio 2026 riscrive il comma 4 dell’articolo 86 del TUIR, il quale disciplina la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in maniera rateale. Il legislatore intende operare una stretta sulle plusvalenze patrimoniali conseguite dai soggetti IRES. Tale disposizione non aumenta il gettito in valore assoluto ma ne accorcia i tempi di incasso.
Premessa
L’articolo 15 del D.D.L. della Legge di Bilancio 2026 riscrive il comma 4 dell’articolo 86 del TUIR, il quale disciplina la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in maniera rateale.
Il disegno di legge, in particolare amplia, da un lato, il periodo minimo di possesso del bene strumentale plusvalente e, dall’altro, riduce l’arco temporale entro il quale la plusvalenza può essere dilazionata.
Se tale disposizione dovesse superare indenne il vaglio parlamentare, essa spiegherebbe efficacia dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Le operazioni plusvalenti
Il D.D.L. della legge di bilancio 2026 non modifica il comma 1 dell’articolo 86 del Tuir; pertanto, le operazioni relative a beni strumentali atte a generare plusvalenze imponibili restano:
- le cessioni a titolo oneroso;
- i risarcimenti, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- le assegnazioni ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Attenzione: Le operazioni diverse da quelle citate al primo comma dell’articolo 86 del Tuir non generano plusvalenze imponibili.
Rimangono immutati anche i commi 2 e 3 dell’articolo 86 del Tuir che disciplinano la modalità di calcolo delle plusvalenze patrimoniali.
Pertanto, le plusvalenze:
- in linea generale, sono pari alla differenza tra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato;
- realizzate in caso di cessione a titolo oneroso di azienda, concorrono alla formazione del reddito tenendo conto anche del valore dell’avviamento.
Inoltre, resta ferma la disposizione secondo cui se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito
Le modifiche del D.D.L. legge di bilancio 2026
Le plusvalenze relative ai beni strumentali
L’articolo 15, comma 1 del D.D.L. legge di bilancio 2026 riscrive completamente il comma 4 dell’articolo 86 del Tuir, il quale detta le regole in materia di tassazione rateizzata delle plusvalenze.
Di seguito riportiamo il testo attuale del primo periodo del comma 4 dell’articolo 86 del Tuir e la versione prevista dal D.D.L. della legge di bilancio 2026.
| Versione attuale | Versione D.D.L. legge bilancio 2026 |
| Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto | Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a cinque anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il secondo. |
Quindi, il primo periodo del comma 4 opera una stretta sulla tassazione delle plusvalenze, infatti:
- il periodo minimo di possesso per poter optare per la rateizzazione della plusvalenza si incrementa da 3 a 5 anni;
- l’arco temporale entro cui è possibile rateizzare la plusvalenza imponibile si riduce da 5 periodi d’imposta a 3 periodi d’imposta.
Le plusvalenze relative ai diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche
Inoltre, nella nuova versione del primo periodo del comma 4 dell’articolo 86 del Tuir non viene menzionato il minor periodo di possesso (2 anni) relativo alle società sportive professionistiche.
Tale disposizione viene trasposta nel quinto periodo del comma 4 dell’articolo 86 del Tuir, in cui viene previsto che “le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a due anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata”.
Quindi, le società sportive professionistiche che realizzano le plusvalenze a seguito della cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta possono essere rateizzate fino a 5 periodi d’imposta (quello di realizzo e i quattro successivi) se tali diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.
Inoltre, tale tipologia di plusvalenza può essere oggetto di rateizzazione solo per la parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo incassato in denaro.
Esempio: La società di calcio Alfa Unione Calcistica S.p.a. ha iscritto in bilancio il calciatore Bianchi (di cui detiene i diritti da 3 anni) per 5 milioni di euro e decide di venderlo alla società Beta Associazione Sportiva S.p.a. per un corrispettivo di 25 milioni di euro. La società Beta Associazione Sportiva S.p.a. pagherà il corrispettivo mediante il trasferimento del calciatore Rossi, il quale viene valutato 10 milioni di euro, e la restante parte, 15 milioni, viene corrisposta mediante liquidità. La società Alfa Unione Calcistica S.p.a. realizza una plusvalenza di 20 milioni di euro, ma essa sarà rateizzabile solo per il 60% (15 milioni/25 milioni). Quindi, una parte della plusvalenza pari a 12 milioni potrà essere rateizzata, mentre la restante parte dovrà essere tassata nel periodo d’imposta del realizzo.
Le plusvalenze relative ad aziende
Il comma 4 dell’articolo 86 del Tuir come riscritto dal D.D.L. legge bilancio 2026 prevede la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate per l’effetto delle cessioni di azienda o rami di azienda.
In particolare, viene prevista la possibilità di rateizzare tali plusvalenze fino a 5 periodi d’imposta a condizione che il complesso aziendale oggetto di cessione sia stato posseduto per un periodo non inferiore a tre anni.
Le plusvalenze relative alle immobilizzazioni finanziarie
Viene modificata anche la disciplina delle plusvalenze delle immobilizzazioni finanziarie.
| Versione attuale del terzo periodo comma 4 articolo 86 del Tuir | Versione del secondo periodo del comma 4 dell’articolo 86 del Tuir come modificato dal D.D.L. legge bilancio 2026 |
| Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente | Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, le disposizioni del periodo precedente si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi cinque bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data più recente |
La modifica che verrebbe apportata dalla legge di bilancio 2026, nell’ipotesi in cu tale disposizione non venisse modificata, estende il periodo minimo di detenzione delle partecipazioni non aventi i requisiti pex da tre a cinque esercizi al fine poter optare per la tassazione dilazionata (fino a tre periodi d’imposta) della plusvalenza.
L’esercizio dell’opzione
L’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 86 del Tuir nella versione prevista dal D.D.L. della legge di bilancio 2026 prevede che “le scelte di cui al presente comma devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è stata realizzata”.
Tale disposizione ribadisce che, in presenza dei requisiti previsti dalla norma, la scelta di dilazionare la tassazione della plusvalenza deve essere espressa nella dichiarazione fiscale, la quale, dunque, non rappresenta in questa parte una dichiarazione di scienza, ma ha contenuto chiaramente negoziale.
Da ciò discende l’impossibilità di emendare la dichiarazione in relazione a tale aspetto.
L’entrata in vigore della disposizione
L’articolo 15, comma 2 del D.D.L. della legge di bilancio 2026 prevede che le novità in materia di plusvalenze dovrebbero entrare in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti solari), tuttavia occorre sottolineare che la medesima disposizione prevede che gli acconti dovuti per il periodo d’imposta di entrata in vigore devono essere calcolati assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove regole di tassazione.
di Stefano Rossetti
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