GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.
Il modello Redditi PF 2025: novità e scadenze

della Dott.ssa Milena Barreca

Il modello Redditi PF 2025: novità e scadenze

Il prossimo 31 ottobre è il temine ultimo di scadenza utile per inviare il modello redditi Persone Fisiche (PF) 2025 senza incorrere in sanzioni.

Premessa

Per la corretta compilazione della dichiarazione dei redditi 2025 è fondamentale considerare le novità introdotte dal D.L. n. 84/2025, convertito dalla L. n. 1082025, il quale ha annunciato alcune variazioni al Tuir con decorrenza dal periodo d’imposta 2024.

In particolare, tale decreto ha stabilito:

  • l’eliminazione tra i redditi soggetti a tassazione separata, di cui all’articolo 17 del Tuir, delle plusvalenze scaturenti dalla vendita a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale generatrice di reddito di lavoro autonomo (ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a);
  • l’inclusione tra i capital gain ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) e c-bis), del Tuir delle plusvalenze scaturenti dalla vendita a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni (come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera f));
  • la qualificazione come redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera h) dei redditi scaturenti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili (articolo 1, comma 1-bis);
  • alcune modifiche alle disposizioni concernenti le società estere controllate di cui all’articolo 167 del Tuir (articolo 4).

Il Provvedimento n 131076/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha delineato le regole generali da applicare per la compilazione del Modello Redditi PF 2025, relativo all’anno di imposta 2024.

Soggetti obbligati

Il modello Redditi PF deve essere utilizzato dai contribuenti persone fisiche che nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno conseguito:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • redditi diversi, indicati nell’articolo 67 del Tuir, compresi quelli dichiarabili con il modello 730;
  • plusvalenze scaturenti dalla vendita di partecipazioni qualificate e non qualificate o scaturenti dalla vendita di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o situati in Paesi o territori aventi fiscalità privilegiata, i cui titoli non risultano negoziati in mercati regolamentati;
  • redditi scaturenti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • redditi fondiari scaturenti da terreni e fabbricati posseduti in Italia;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro dipendente, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione.

Attenzione ATTENZIONE

I contribuenti che nell’anno di imposta hanno realizzato solo redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione possono presentare la dichiarazione dei redditi anche mediante il Modello 730/2025, ma, ciò non esclude la possibilità di inviare il Modello Redditi PF; infatti, considerando che la scadenza per l’invio del modello 730/2025 modello era il 30 settembre 2025, nel caso di dimenticanze è possibile ricorrere al modello Redditi PF.

Inoltre, sono obbligati a presentare il modello Redditi PF i contribuenti che si rientrano in una delle situazioni indicate di seguito:

  • sono non residenti e hanno generato redditi in Italia;
  • sono eredi che inviano il modello per conto di contribuenti già deceduti;
  • hanno realizzato redditi nell’anno 2024 e non sono compresi nei casi di esonero indicati nelle precedenti tabelle;
  • sono vincolati alla tenuta delle scritture contabili, per esempio, i titolari di partita IVA, anche nel caso in cui non abbiano realizzato reddito.

Dichiarazione dei Redditi PF 2025: le principali novità

Le istruzioni del Modello Redditi PF 2025 indicano dettagliatamente le novità di quest’anno; di seguito è indicata una sintesi di tali novità:

  • le aliquote IRPEF: per il periodo d’imposta 2024 sono modificate tali aliquote per scaglioni di reddito che sono state stabilite nel numero di tre;
  • la dichiarazione rettificativa mod. 730/2025: è stato inserito un nuovo campo nel Frontespizio per permettere la correzione di errori della dichiarazione 730/2025, relativa all’anno di imposta 2024, compiuti da parte del soggetto che ha effettuato l’assistenza fiscale;
  • il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: tale novità, che vale per gli anni 2024 e 2025, prevede che i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, esaminati congiuntamente, non contribuiscono, ovvero contribuiscono parzialmente alla determinazione del reddito complessivo;
  • le locazioni brevi: i redditi che derivano dai contratti di locazione breve sono soggiogati ad imposta sostitutiva della tipologia della cedolare secca avente aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per questo tipo di regime; la suddetta aliquota è diminuita al 21 per cento per i redditi da locazione breve attinenti ad una unità immobiliare precisata dal contribuente all’interno della dichiarazione dei redditi;
  • il Codice Identificativo Nazionale (CIN): è stata introdotta una nuova Sezione nel Quadro RB per l’immissione del CIN, rilasciato dal Ministero del Turismo con il fine di identificare l’immobile locato per le finalità stabilite dalla normativa di settore;
  • il lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera: a partire dal 2024, il reddito da lavoro dipendente che sia stato prestato all’estero in zona di frontiera oppure in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, contribuisce a determinare il reddito totale per l’importo che eccede i 10.000,00 euro;
  • l’imposta sostitutiva frontalieri sulla retribuzione svizzera: i lavoratori dipendenti che abbiano la residenza nei Comuni collocati entro i 20 chilometri dal confine svizzero, rispettando determinate condizioni, possono optare per un’imposta sostitutiva, in sostituzione alla tassazione ordinaria;
  • la detrazione per lavoro dipendente: la detrazione a favore dei contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, con esclusione delle pensioni e assegni ad esse equiparati, e per alcuni redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, per l’anno 2024, è stata aumentata fino ad euro 1.955,00 nel caso in cui il reddito complessivo non superi euro 15.000,00;
  • il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: è stato rimodulato l’ambito fiscale del lavoro sportivo, infatti, dal 1° luglio 2024, esso non può originare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
  • la ridefinizione della detrazione utilizzabile nel Comparto sicurezza: la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa, per l’anno d’imposta 2024, è aumentata fino a 610,50 euro per i lavoratori che nell’anno 2023 hanno realizzato un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208,00 euro;
  • il bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente aventi un reddito totale non superiore ad euro 28.000,00 che rispettino condizioni ben definite, è attribuita un’indennità di importo pari ad euro 100,00 adeguata al periodo di lavoro, che non partecipa alla determinazione del reddito complessivo;
  • i lavoratori impatriati: è stato modificato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che spostano la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024;
  • il trattamento Integrativo: è stato stabilito che, per l’anno 2024, l’importo attribuito a i contribuenti con reddito complessivo che non sia superiore a 15.000,00 euro è calcolato nel caso in cui l’imposta lorda, calcolata sul reddito di lavoro dipendente e su taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, abbia un importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente, ridotta dell’importo di 75,00 euro, comparato al periodo di lavoro nell’anno;
  • la rideterminazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, è stabilita una diminuzione di 260,00 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta per l’anno 2024;
  • la detrazione bonus mobili: il limite di spesa consentito, sul quale calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, è pari a 5.000,00 euro per l’anno 2024;
  • la detrazione Superbonus: relativamente alle spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus si applica la percentuale di detrazione del 70%, tranne che per alcune eccezioni. Per tali le spese erogate a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è suddivisa in 10 rate di uguale importo;
  • la detrazione sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: con riferimento alle spese sostenute nel 2024 attinenti a interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche, come indicato nell’articolo 119-ter del D.L. n. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di uguale importo;
  • l’opzione Superbonus 2023: in merito alle spese Superbonus erogate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, esiste la possibilità di optare per la ripartizione in 10 rate annuali di uguale importo tramite la trasmissione di una dichiarazione integrativa di quella inviata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine deliberato per l’invio della dichiarazione dei redditi attinente al periodo d’imposta 2024. L’opzione è definitiva e quindi irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta deve essere versata, entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte sui redditi attinenti al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  • l’IVIE e IVAFE: l’aliquota relativa all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è stabilita all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori aventi regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo;
  • la tassazione dei redditi di alcune categorie di lavoratori frontalieri: a partite dall’anno 2024 è permesso ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, posti a 20 km dal confine svizzero e in possesso di determinati altri requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte calcolate in Svizzera sui medesimi redditi;
  • il credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative: nel caso in cui la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia in totale superiore all’imposta lorda, è attribuito un credito d’imposta di importo pari all’eccedenza.

Scadenze

I soggetti obbligati, in base a quanto stabilito dalle disposizioni del D.P.R. n. 322/1998, e successive modifiche, devono presentare il Modello Redditi Persone Fisiche 2025 entro i termini indicati di seguito:

  • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 nel caso in cui la presentazione sia eseguita in forma cartacea tramite un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
  • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 nel caso in cui la presentazione sia eseguita per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

 

Attenzione ATTENZIONE

Pertanto, l’ultima scadenza utile per l’invio nei termini del modello PF 2025 è il 31 ottobre 2025.

Comunque, le dichiarazioni trasmesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine prestabilito sono ritenute valide, anche con l’applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge, come definito dagli articoli 2 e 8 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni.

Attenzione ATTENZIONE

Le dichiarazioni dei redditi presentate con ritardo superiore a novanta giorni sono considerate omesse, ma costituiscono ugualmente requisito per la riscossione dell’eventuale imposta risultante a debito.

Applicazioni software collegate all’articolo:

TAG Dichiarazioni fiscaliModello Redditi PFnovitàredditi PFRedditi PF 2025scadenze

Stampa la pagina Stampa la pagina


GBsoftware o… Scherzetto?