L’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro sulle fatture elettroniche, ma anche su quelle cartacee, aventi ad oggetto corrispettivi non assoggettati a IVA di importo superiore a 77,47 euro, salvo specifiche esclusioni. In particolare, l’imposta di bollo trova applicazione per:
- le fatture fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (articoli 2 3, 4 e 5, D.P.R. 633/1972);
- le fatture fuori campo Iva per mancanza del presupposto territoriale (articoli da 77septies, D.P.R. 633/1972, bis a);
- le fatture non imponibili per cessioni a esportatori abituali che emettono la dichiarazione d’intento (articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8bis, D.P.R. 633/1972), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi;
- le fatture non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (articolo 9, D.P.R. 633/1972), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci (risoluzione n. 290586/1978), che sono dunque esenti da bollo;
- le fatture riguardanti operazioni esenti Iva (articolo 10, D.P.R. 633/1972);
- le fatture riguardanti operazioni escluse Iva (articolo 15, D.P.R. 633/1972).
Invece, sulla base del principio di alternatività, sono esenti dell’imposta di bollo, anche in presenza di corrispettivi di importo superiore a 77,47 euro:
- le fatture (nonché le note, note di credito e di debito, conti e simili documenti) che recano addebiti o accrediti relativi a operazioni soggette ad Iva;
- le fatture aventi ad oggetto operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (esportazioni dirette e triangolari) e a cessioni intracomunitarie di beni (articolo 15, Tabella allegato B D.P.R. 642/1972);
- le fatture con Iva assolta all’origine, come ad esempio nella cessione di prodotti editoriali;
- le fatture fra Pubbliche Amministrazioni (articolo 15, Tabella allegato B, D.P.R. 642/1972);
- le fatture relative a operazioni in reverse charge (circolare n. 37/E/2006).
Modalità di assolvimento
Il tributo può essere assolto in varie modalità, in relazione al tipo di fattura che può essere in formato cartaceo o elettronica. Ai fini dell’’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture è quindi necessario fare la seguente distinzione:
- fattura cartacea: può essere assolta o tramite l’apposizione del contrassegno telematico o in forma virtuale soggetta all’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.
- fattura elettronica: va assolta virtualmente secondo le modalità di cui all’articolo 6 del D.M. 17/06/2014.
- Copia della fattura con contrassegno telematico
L’articolo 6 della Tabella D.P.R. 642/1972 specifica, in applicazione del principio dell’alternatività con l’Iva, gli atti, documenti e registri esenti in maniera assoluta dall’imposta di bollo.
L’esenzione dal tributo sui predetti documenti, sui quali non risulta evidenziata l’Iva, è subordinata al fatto che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. Pertanto, sono esenti dall’imposta di bollo, ad esempio, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note di variazione degli importi addebitati o accreditati, ecc., a condizione che i documenti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni e prestazioni assoggettate ad IVA e riportino l’Iva concernente le operazioni alle quali i documenti si riferiscono.
Tempistiche per l’assolvimento del tributo
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, il cui ammontare di riferimento è determinato avendo riguardo alle fatture emesse in ciascun trimestre dell’anno (per tutti i soggetti Iva, a prescindere dalla periodicità delle liquidazioni Iva), va assolta:
- entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel primo, terzo e quarto trimestre (quindi, rispettivamente, entro il 31.05, il 30.11 e il 28.02);
- entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre per le fatture emesse nel secondo trimestre (quindi entro il 30.09).
Tuttavia, se l’importo dovuto per il primo o, complessivamente, per il primo e il secondo trimestre risulta pari o inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa, rispettivamente, al secondo o al terzo trimestre (quindi entro il 30.09 o il 30.11).
Tempistiche
Per quanto riguarda l’anno 2025, le scadenze sono le seguenti:
Periodo di emissione delle FE | importo | scadenza |
I° trimestre | Maggiore 5.000€ | 03.06.2025 |
I° trimestre | Minore 5.000€ | 30.09.2025 |
II° trimestre | Maggiore 5.000€ | 30.09.2025 |
I° trimestre II° trimestre | Minore 5.000€ | 01.12.2025 |
III° trimestre | Qualsiasi importo | 01.12.2025 |
IV° trimestre | Qualsiasi importo | 03.02.2026 |
Il pagamento del tributo può essere versato con modello F24 oppure mediante lo specifico servizio disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con addebito diretto in conto corrente.
I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 – imposta di bollo fatture elettroniche – 1° trimestre;
- 2522 – imposta di bollo fatture elettroniche – 2° trimestre;
- 2523 – imposta di bollo fatture elettroniche – 3° trimestre;
- 2524 – imposta di bollo fatture elettroniche – 4° trimestre.
In caso di omesso o insufficiente versamento per effettuare il ravvedimento va utilizzato:
- per la sanzione, il codice tributo 2525;
- per gli interessi, il codice tributo 2526.
Dott.ssa Mariangela Paparusso
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