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Prestazioni sanitarie e fatturazione elettronica - Novità del decreto milleproroghe

Il Decreto milleproroghe ha disposto il rinvio al 31 marzo 2025 del divieto di emissione di fattura elettronica e trasmissione al Sistema di interscambio per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il divieto, inizialmente disposto per l’anno 2019, è stato successivamente prorogato per ciascuna annualità seguente e fino al 31 dicembre 2024. L’ultima proroga, pertanto, riguarda attualmente solo il primo trimestre 2025.

Disposizioni generali

Con l’art. 3 comma 6 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. “Decreto milleproroghe”) è stato modificato l’art. 10 bis comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, disponendo la proroga al 31 marzo 2025 del divieto di emissione di fatturazione elettronica e trasmissione al Sistema di interscambio (SDI) per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.

Il divieto, originariamente circoscritto all’anno di imposta 2019, è stato successivamente prorogato per le annualità seguenti e fino al 31 dicembre 2024.

Pertanto, in base a tali disposizioni e all’ultima proroga innanzi citata, i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non potranno emettere ancora fatture elettroniche da far transitare attraverso il Sistema di interscambio fino al 31 marzo 2025. Per queste prestazioni dovrà essere quindi rilasciato ancora il documento in formato analogico da emettere in corrispondenza con il momento in cui la prestazione si considera effettuata.

Più nello specifico le motivazioni legate al divieto di emissione sono riconducibili alla tutela della privacy dei cittadini che sostengono spese per prestazioni sanitarie e alle relative informazioni a queste collegate, considerate come dati sensibili. Per maggiore chiarezza, come specificato dall’art. 10-bis comma 1 del D.L. 119/208i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva”.

Ambito soggettivo

La disposizione di divieto trova applicazione per i contribuenti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti privati, senza distinzione di regime fiscale.

Più nello specifico, gli stessi contribuenti che effettuano prestazioni sanitarie verso il paziente finale e che devono emettere la fattura in formato analogico, sono al contrario obbligati ad emettere la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di interscambio quando la prestazione è erogata nei confronti di altri soggetti passivi IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato. Si ricorda a tal proposito che anche i contribuenti in regime forfetario sono obbligati all’emissione del documento elettronico con relativa trasmissione al Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2024.

Pertanto, anche per questi le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere accompagnate dall’emissione e relativa trasmissione della fattura elettronica. In questo caso, ai fini della tutela della privacy del paziente, occorre non indicare il nominativo delle persone fisiche nei confronti dei quali le prestazioni sono state rese nel file in formato XML.

Dott.ssa Francesca Sparano

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