
Con la risposta ad interpello n. 149 del 9 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il contribuente in regime forfetario l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) comporta la cessazione dal regime a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sia verificato lo spostamento della residenza.
Rimane comunque confermata l’immediata fuoriuscita in caso di superamento della soglia di ricavi e compensi di € 100.000.
Disposizioni generali
Il regime forfetario disciplinato dall’art. 1 commi da 54 a 89, L. 190/2014, consente alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, in possesso di specifici requisiti, l’adozione di una serie di semplificazioni in materia di IVA e di scritture contabili, insieme ad un regime di tassazione sostitutiva da applicare al reddito determinato secondo criteri forfetari.
Oltre alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art.1, comma 54, della L. 190/2014 (limite ricavi e compensi ragguagliati ad anno inferiore ad € 85.000 e spese per personale e lavoro accessorio inferiore ad € 20.000), per poter accedere al regime forfetario è necessario verificare la presenza delle cause ostative di accesso indicate all’art.1, comma 57, della medesima Legge.
A tal riguardo la normativa dispone che non è possibile avvalersi del regime forfetario per:
- Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- I soggetti non residenti;
- Coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto;
- I soci di società di persone, associazioni o imprese familiari o le persone fisiche con controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, con attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle da loro svolte;
- Coloro che svolgono l’attività in misura prevalente nei confronti di datori di lavoro con cui sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due periodi di imposta precedenti, o che svolgono l’attività nei confronti di terzi direttamente o indirettamente a questi riconducibili;
- I soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendete o assimilati che eccedono l’importo di € 30.000. Questo limite è stato elevato ad € 35.000 dalla Legge di Bilancio 2025 per i redditi conseguiti nel 2024 e solo per le valutazioni di accesso o permanenza nel regime nell’anno 2025 (art.1, comma 12, Legge 207/2024).
Il mancato rispetto dei requisiti di accesso al regime di cui all’art. 1 comma 54 della L190/2014, oppure il verificarsi di una causa di esclusione di cui all’art.1, comma 57, della medesima Legge, comporta la fuoriuscita dal regime forfetario a partire dall’anno successivo a quello in cui tale circostanza si sia verificata.
Con riferimento alla decorrenza della cessazione l’art. 1 comma 54 lett. b) della Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto come causa di immediata fuoriuscita dal regime il superamento in corso d’anno della soglia di ricavi e compensi di € 100.000.
In questo caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5 dicembre 2023, n.32, il contribuente dovrà applicare l’IVA a partire dalle operazioni che hanno determinato il superamento della soglia, operare la ritenuta d’acconto dalla prima operazione successiva a quella di superamento del limite ed assoggettare a tassazione IRPEF il reddito del periodo di imposta in cui tale evento si sia realizzato.
Soggetti non residenti
Come specificato dall’art. 1, comma 57, lettera b), L. 190/2014, non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti ad eccezione di coloro che:
- risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
- producano nel territorio dello Stato italiano almeno il 75% del loro reddito.
Pertanto, con l’esclusione dei casi sopra indicati, la mancanza o il venir meno del requisito della residenza determinano l’impossibilità di accedere o la fuoriuscita dal regime forfetario.
Proprio con riferimento a questa causa di esclusione è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate fornendo alcuni chiarimenti con la risposta ad interpello n. 149 del 9 giugno 2025.
Più nello specifico l’Agenzia ha chiarito che l’iscrizione in corso d’anno di un contribuente forfetario all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) determina il verificarsi di una causa di cessazione dal regime rappresentata dalla residenza nel territorio italiano, con conseguente fuoriuscita a partire dall’anno successivo a quello in cui tale circostanza si sia verificata.
In altre parole, il contribuente forfetario che si iscrive all’AIRE in corso d’anno, non dovrà applicare l’IVA e le ritenute sulle fatture emesse a partire dallo spostamento della residenza e non dovrà applicare la tassazione in regime IRPEF sull’intero reddito dell’anno, salvo il caso in cui, nel medesimo anno, si sia verificato il superamento del limite di € 100.000 di ricavi e compensi, condizione che si conferma essere l’unica causa di immediata fuoriuscita dal regime.
Dott.ssa Francesca Sparano
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