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Rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente

Il D.Lgs. 192 del 2024 ha cambiato la disciplina dei rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente.

Dal 1 gennaio 2025 si è passati da uno schema di imponibilità e deducibilità ad uno di non imponibilità non deducibilità delle spese analiticamente addebitate in fattura dal professionista, salvo eccezioni.

Normativa

Il nuovo articolo 54, comma 2, del TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192 del 2024, interviene sui rimborsi analitici, prevedendo che “Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente”.
Inoltre, al comma 3, afferma che “Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.”.
In sostanza, quindi, queste somme diventano non imponibili.

Il nuovo articolo 54-ter del TUIR, al comma 1, afferma come “Le spese di cui all’articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo”.

Inoltre, se le spese non sono rimborsate entro un anno dalla fatturazione e l’importo complessivo (compreso l’onorario) è inferiore a 2.500 euro, l’importo è comunque deducibile.

In sostanza, questi costi diventano non deducibili, salvo i casi specifici.

Novità in GB

Nel Software GB è stato introdotto un apposito conto economico di ricavo, non imponibile, il 70685, sia per professionisti in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata:

Conto economico di ricavo non imponibile 70685

Con questo conto è possibile registrare l’evento di riaddebito al cliente della spesa.

Parallelamente, è stato introdotto un apposito conto economico di costo, non deducibile, il 60879:

Conto economico di costo non deducibile 60879

Con questo conto è possibile registrare quei costi sostenuti dal professionista riaddebitati poi in modo analitico al fornitore in fattura.

Nei casi un cui questi costi sono legati alla gestione percipienti vengono gestiti attraverso un nuovo campo specifico inserito nella scheda percipiente.

Il campo deve essere gestito manualmente dall’utente sulla base del valore assunto in fattura.

Seppur gestito in maniera separata, il campo B2 “spese analiticamente addebitate in fattura” confluisce nel calcolo della somme non soggette a ritenuta.

Tali spese, secondo la nuova disciplina, sono non imponibili oltre che non deducibili quindi il loro inserimento comporta la modifica la determinazione della base imponibile su cui calcolare la ritenuta.

Bisogna distinguere il caso di percipiente con cassa professionale il cui calcolo dei valori è diverso dal 2025 a seguito dell’aggiornamento della normativa:

 

ed il caso del percipiente con gestione separata il cui calcolo differisce dal 2024 in questo modo:

Passaggi per la corretta rilevazione delle spese analiticamente addebitate e riporto nelle schede percipienti

Partendo dalla registrazione della fattura con spese analiticamente addebitate in fattura verso percipiente con cassa professionale

dalla registrazione si genera la seguente scheda percipiente. L’utente a questo punto deve inserire manualmente il valore del costo “60879”:

di conseguenza la scheda diventa:

Si determina, così, una nuova base imponibile e di conseguenza ritenuta da versare.

Analogamente vale per i percipienti sottoposti a gestione separata

Applicazioni software collegate all’articolo:

TAG ContabilitàContabilità GBrimborsi spese

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