GBsoftware S.p.A.
Apri Chiudi Menù Mobile
GBsoftware S.p.A.
Obbligo di tracciabilità per i rimborsi spese dei professionisti

Con il D.L 84 del 2025 è giunto un chiarimento in merito all’obbligo di tracciabilità per i rimborsi spese dei professionisti.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 54 del TUIR fissa i paletti per la non imponibilità dei rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente.

INDICE

Panoramica

Come si ricorderà, con la news pubblicata il 12 maggio 2025, si è analizzata la nuova disciplina in merito ai rimborsi spese analiticamente riaddebitati al committente introdotta con il D.Lgs 192 del 2024, dove, con:

  • l’articolo 54, comma 2, lettera b) del TUIR, si stabilisce che il riaddebito non concorre alla formazione del reddito del professionista (escludendo in tal modo anche l’applicazione della ritenuta dal committente sostituto d’imposta);
  • l’articolo 54-ter, comma 1 del TUIR, si prevede che il sostenimento delle spese sopra indicate non è deducibile dal reddito di lavoro autonomo, con l’esclusione di specifiche fattispecie di mancato pagamento da parte del committente nelle quali è consentita la deduzione (indicate nei commi 2 e 5 sempre dell’articolo 54-ter).

La chiosa della news faceva poi riferimento all’articolo 1, comma 81 e seguenti della Legge di bilancio 2025 in tema di tracciabilità dei pagamenti.

La sintesi tra i due argomenti si è avuta con l’aggiornamento del TUIR pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 giugno 2025: al punto 1) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto Legge 84/2025 si dice che:

(…)

c) all’articolo 54:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2,  lettera  b), le somme percepite a titolo di rimborso delle  spese,  sostenute  nel territorio  dello  Stato,  relative  a  vitto,  alloggio,  viaggio  e trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n.  21,  concorrono  alla formazione  del  reddito  se  i  pagamenti  non  sono  eseguiti   con versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241.»

(…)

Per la deducibilità dei costi, già esclusa dall’articolo 54-ter, comma 1, TUIR, eccezion fatta per specifiche situazioni, è stata introdotta la seguente lettera:

(…)

d) all’articolo 54-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei casi  disciplinati  dai  commi  2  e  5  le  spese, sostenute nel territorio dello Stato,  relative  a  vitto,  alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili  a condizione che  i  pagamenti  siano  stati  eseguiti  con  versamento bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di  pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241.»;

(…)

Questo ultimo punto era già desumibile dalla norma introdotte con l’articolo 1, comma 81 e seguenti della Legge di bilancio 2025.

In GB

Nel Software GB, sia per professionisti in contabilità ordinaria che semplificata, sono presenti due conti di ricavo.

Uno non imponibile (70685) da utilizzare se si presentano i casi di cui al combinato disposto dei sopracitati commi dell’articolo 54 del TUIR:

Conto non imponibile 

Uno imponibile (70201) da utilizzare se non si presentano i casi:

Conto imponibile 

Per quanto riguarda i costi, nel caso si verifichino i presupposti per la non deducibilità, deve essere impiegato il conto 60879:

Conto 60879 

Applicazioni software collegate all’articolo:

TAG ContabilitàContabilità GBrimborsi spese

Stampa la pagina Stampa la pagina


Il software Revisione Legale GB viene in tuo aiuto!