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Riduzione dei contributi per i nuovi iscritti IVS 2025: Attivato il canale per presentare l’istanza

Riduzione dei contributi per i nuovi iscritti IVS 2025: Attivato il canale per presentare l’istanza

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto, per i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa e si iscrivono a decorrere dal 2025 alle Gestioni INPS artigiani e commercianti (IVS), la facoltà di richiedere una riduzione contributiva pari al 50%.

Con il Messaggio del 7 agosto 2025, n. 2449, l’Inps ha comunicato l’attivazione del canale per presentare la domanda di riduzione.

Aspetti generali

L’articolo 1, comma 186, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha previsto, per i soggetti che intraprendono un’attività d’impresa e si iscrivono a decorrere dal 2025 alle Gestioni INPS artigiani e commercianti (IVS), la facoltà di richiedere una riduzione contributiva pari al 50%.

Più nello specifico il comma 186 dispone quanto segue:

“I lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. […]”

A far seguito delle nuove disposizioni innanzi indicate è successivamente intervenuta l’Inps con la Circolare n. 83 del 24 aprile 2025, fornendo chiarimenti e istruzioni operative.

In primo luogo, la citata Circolare ha precisato che sono assoggettati all’opzione di riduzione contributiva:

  • I titolari di ditte individuali e familiari percettori di redditi di impresa, anche in regime forfetario;
  • I soci di società di persone o di capitali (S.r.l.);
  • I coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari innanzi specificati.

I soggetti indicati possono beneficiare della riduzione contributiva se rispettano i seguenti requisiti:

  • abbiano avviato una nuova attività d’impresa individuale o societaria a partire dal 2025;
  • si siano iscritti per la prima volta ad una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciale a partire dal 2025.

Pertanto, in presenza dei requisiti indicati, i soggetti individuati dalla norma possono richiedere la riduzione contributiva nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi, come disposto dall’art. 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025, in base al quale “la riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell’attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 […]”.

Con particolare riferimento alla durata dell’agevolazione, l’Inps ha chiarito che, qualora si verifichi un’interruzione della continuità nella copertura contributiva seguita da una nuova iscrizione alle gestioni speciali autonome, si configura la perdita del diritto alla riduzione contributiva.

Ulteriore aspetto da considerare è l’espressa incompatibilità tra l’agevolazione innanzi esposta e altre possibili opzioni quali la riduzione del 50% dei contributi di artigiani ed esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età già pensionati (art. 59, comma 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449), o la riduzione del 35% della contribuzione dovuta dai soggetti in regime forfetario (art. 1, commi da 77 a 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

In relazione a tale aspetto, la Circolare dell’Inps ha precisato quanto segue:

“Tale alternatività è da intendersi riferita al singolo lavoratore e non all’intero nucleo aziendale, essendo possibile, pertanto, fruire delle diverse agevolazioni in capo ai diversi componenti del nucleo. Ad esempio, se il titolare è già attivo alla data del 31 dicembre 2024 e fruisce del regime previdenziale forfettario, può chiedere la riduzione contributiva nella misura del 50% per il collaboratore familiare che ha avviato l’attività nel corso del 2025”.

Inoltre, ulteriori questioni di compatibilità, Interessano la normativa in materia di aiuti di Stato poiché, come specificato dall’Inps, la riduzione dei contributi nella misura indicata viene concessa “nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni. Tale importo si pone, quindi, come limite all’applicazione della riduzione in argomento”.

Per quanto riguarda infine la quota di contributi interessati dalla riduzione, l’Inps ha chiarito che l’abbattimento del 50% della contribuzione riguarda solo l’aliquota IVS e non il contributo di maternità pari ad € 7,44 annui e l’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,48% prevista per finanziare l’indennizzo della cessazione dell’attività.

Modalità di presentazione della domanda

Per fruire dell’agevolazione i soggetti interessati devono comunicare Il possesso dei requisiti fornendo una specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tramite il canale “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo” accessibile dal sito dell’Inps.

Con il Messaggio del 7 agosto 2025, n. 2449, l’Inps ha comunicato che, con decorrenza 8 agosto 2025, i contribuenti interessati possono “presentare la domanda di esonero da parte del titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025”.

Più nello specifico nella dichiarazione fornita il contribuente dovrà indicare, oltre alla presenza dei requisiti di legge, anche il non superamento dell’importo massimo di aiuti di cui al Regolamento UE n. 2831/2023, in materia di aiuti “de minimis”.

Per quanto riguarda i contributi già versati in misura piena prima della data di presentazione dell’istanza e dell’attivazione del relativo canale, come chiarito dall’Inps nella Circolare 83/-2025, gli importi eccedenti la quota ridotta potranno essere usati in compensazione per le rate successive oppure richiesti a rimborso.

Dott.ssa Francesca Sparano

TAG ivsriduzione contributi

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