
Ogni anno, al fine di favorire e promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari e/o la correzione di errori mediante il conseguimento del beneficio delle sanzioni ridotte, l’Agenzia delle Entrate, prima di notificare un atto impositivo, invia apposite “lettere di compliance” ai contribuenti persone fisiche che, in base ai dati disponibili nelle apposite banche dati, non avrebbero dichiarato (anche solo parzialmente), un reddito, ad esempio, derivante da un contratto di locazione di un immobile o un reddito da lavoro dipendente o un reddito di partecipazione in società. Pertanto, una volta verificata la fondatezza delle irregolarità segnalate, i destinatari potranno regolarizzare spontaneamente l’errore o l’omissione mediante il ravvedimento operoso.
Premessa
Anche quest’anno, come già ormai accade da diversi anni, l’Agenzia delle Entrate sta provvedendo a notificare apposite “lettere di compliance” ai contribuenti persone fisiche che, sulla base dei dati disponibili in Anagrafe Tributaria, risultano, in una determinata annualità, aver percepito e non dichiarato (in tutto o in parte):
- redditi di lavoro dipendente o di pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato;
- redditi derivanti da contratti di locazione di immobili;
- redditi di partecipazione in società, associazioni, imprese familiari, aziende coniugali;
- redditi di capitale derivanti da utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali;
- redditi d’impresa derivanti da plusvalenze e sopravvenienze attive;
- redditi diversi.
Le suddette lettere, riportanti peraltro un apposito prospetto informativo sulle singole anomalie riscontrate nella dichiarazione dei redditi, saranno recapitate ai destinatari a mezzo posta ordinaria ovvero tramite pec per i professionisti e per quei contribuenti che hanno scelto tale modalità di notifica.
Inoltre, i contribuenti registrati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate potranno visionare e stampare la lettera di compliance loro notificata all’interno della sezione “L’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale.
Attenzione: La lettera di compliance inviata dall’Agenzia delle Entrate non è un avviso di accertamento, ma un invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente a mettersi in regola mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 472/97. Ovviamente, non trattandosi di atto impositivo, tale lettera non è in alcun modo impugnabile. Pertanto, il contribuente può regolarizzare la propria posizione mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, il versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni ridotte.
I destinatari delle lettere di compliance
Generalmente, le lettere di compliance sono inviate ai contribuenti che, sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia, non hanno compilato correttamente la dichiarazione annuale dei redditi (i.e. modello Redditi Persone fisiche o 730).
In particolare, si tratta di quei contribuenti persone fisiche che risultano aver percepito e non dichiarato (o dichiarato solo in parte) uno o più dei seguenti redditi:
- redditi dei fabbricati derivanti da contratti di locazione di immobili (compresi quelli per i quali si è scelto il regime della “cedolare secca”);
- redditi di lavoro dipendente o di pensione;
- assegni periodici corrisposti dal coniuge, a seguito di separazione, divorzio o annullamento del matrimonio;
- redditi di partecipazione in società, associazioni fra artisti e professionisti, imprese familiari, aziende coniugali;
- redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti da società di capitale o enti commerciali e altri redditi di capitale;
- altri redditi (redditi di lavoro autonomo non derivanti da attività professionali, redditi diversi);
- redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, compresi quelli in regime di vantaggio (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità) e quelli in regime forfetario.
Il contenuto delle lettere di compliance
La lettera di compliance riporta una comunicazione nella quale vengono riportati:
- il numero identificativo della comunicazione stessa;
- l’anomalia riscontrata;
- i redditi che dai dati presenti in Anagrafe Tributaria non risultano dichiarati;
- una tabella di dettaglio delle categorie reddituali alle quali si riferiscono i redditi segnalati.
Alla lettera sono inoltre allegate le istruzioni sull’utilizzo del “Cassetto fiscale”, di “CIVIS” e le “modalità di compilazione della dichiarazione integrativa”.
Nella sezione “l’Agenzia scrive” del “Cassetto fiscale”, il destinatario della comunicazione o un intermediario delegato, può trovare la lettera ricevuta, nonché consultare il prospetto informativo contenente i dati presumibilmente errati e quelli attesi.
Nel “Cassetto fiscale” è, inoltre, disponibile:
- il prospetto precompilato del quadro dichiarativo da rettificare, utile alla compilazione della dichiarazione integrativa (disponibile per alcune tipologie di reddito);
- i collegamenti telematici da utilizzare per la predisposizione e l’invio della dichiarazione integrativa;
- un foglio “Avvertenze” contenente ulteriori informazioni (i collegamenti telematici sono presenti solo in caso di disponibilità della dichiarazione originaria da integrare o della dichiarazione integrativa già precompilata dall’Agenzia delle Entrate).
Attenzione: Generalmente, il testo riportato nelle lettere di compliance è il seguente: “Ogni anno l’Agenzia, sulla base dei continui aggiornamenti delle informazioni che confluiscono nelle banche dati che costituiscono il proprio patrimonio informativo, individua casi anomali che, dopo ulteriori approfondimenti, sono selezionati per l’attività di controllo. In tale contesto, è stato rilevato che la sua dichiarazione per l’anno X (ad esempio, anno di imposta 2023) indica un reddito derivante da attività d’impresa inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico. Questo aspetto, in assenza di giustificazioni oggettive, può essere considerato anomalo”.
Le possibili scelte dei contribuenti destinatari delle lettere di compliance
Una volta ricevuta la “lettera di compliance”, il contribuente è innanzitutto chiamato a riscontrare, quanto prima, la fondatezza ed esattezza delle irregolarità segnalate.
Invero, nel caso in cui non si riesca a comprendere il contenuto della lettera, sarà comunque opportuno chiedere chiarimenti:
- recandosi, previa prenotazione di un apposito appuntamento, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente o presso uno degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate
oppure
- rivolgendosi ad una Sezione di Assistenza Multicanale (SAM), attraverso il numero verde gratuito 800.90.96.96 da telefono fisso e il numero 06.97617689 da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, selezionando l’opzione “servizi con operatore – comunicazione per l’adempimento spontaneo”.
Una volta poi svolte le predette verifiche e acquisiti gli eventuali chiarimenti, qualora il contribuente dovesse riconoscere l’omessa o incompleta dichiarazione dei redditi percepiti, potrà regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.
Al fine di calcolare agevolmente l’importo dovuto per sanzioni e interessi, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito, nella pagina dedicata alla “Compliance per i cittadini” un apposito software.
In ogni caso, sarà sempre possibile trasmettere la documentazione giustificativa dell’anomalia segnalata:
- direttamente, attraverso l’applicativo CIVIS in formato elettronico
- presentandola alla Direzione Provinciale
- rivolgendosi ad un intermediario abilitato ai Servizi telematici di trasmissione della dichiarazione.
Dopo l’invio della documentazione il sistema assegna un numero di protocollo che identifica l’operazione compiuta. Successivamente, sempre in CIVIS, sarà disponibile una seconda ricevuta che indicherà se i file inviati sono stati accettati o scartati. In caso di scarto bisognerà trasmetterli nuovamente.
Sul punto, si ricorda che al fine di poter contestare eventuali pretese da parte del Fisco, generalmente i contribuenti sono chiamati a conservare la documentazione relativa alla dichiarazione dei redditi (i.e. certificazione unica, fatture, ricevute e quietanze relative al pagamento di oneri e spese deducibili dal reddito complessivo o per le quali spetta una detrazione d’imposta) fino al termine di decadenza dell’accertamento (i.e. 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Tuttavia, nel caso in cui il contribuente abbia esposto in dichiarazione i costi sostenuti per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica e abbia beneficiato delle detrazioni previste, la relativa documentazione dovrà essere conservata per 10 anni.
Tutti i documenti devono essere conservati in originale, anche se, in via prudenziale, è bene fare sempre una copia fotostatica di tutto, soprattutto degli scontrini e degli altri documenti soggetti a scolorimento.
Se, invece, il destinatario della lettera di compliance dovesse ritenere che i dati riportati nella dichiarazione dei redditi sono corretti, sarà sempre possibile segnalare all’Agenzia delle Entrate, anche mediante un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, i fatti, gli elementi e le circostanze atti a comprovare l’infondatezza delle anomalie riscontrate d’ufficio.
Attenzione: La FAQ Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2024 ribadisce il valore puramente informativo delle lettere di compliance. Pertanto i contribuenti che dall’esame della dichiarazione non dovessero riscontrare alcuna inesattezza non sono chiamati a dimostrare nulla, mentre coloro i quali hanno riscontrato un’inesattezza nel reddito dichiarato potranno scegliere di effettuare il ravvedimento operoso che, lo si ricorda, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio in forza del D. Lgs. n. 87/2024, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato.
di Rosanna Acierno
