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Conferimento dell’unica azienda da parte dell'imprenditore individuale: è una cessione di un bonus edilizio

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza d’interpello n. 281/E/2025 chiarisce che il credito da super bonus può essere oggetto di trasferimento mediante conferimento neutrale, ex articolo 176 del Tuir, dell’unica azienda dell’imprenditore individuale in favore di una costituenda società a responsabilità limitata, ma tale operazione sotto il profilo dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 deve essere considerata realizzativa e di conseguenza tali crediti non potranno essere ulteriormente oggetto di ”libera” cessione, ma sarà possibile una loro cessione solo verso i soggetti qualificati previsti dall’articolo 121 D.L. n. 34 del 2020.

Chiarimenti sull’impatto del conferimento d’azienda sui crediti da bonus edilizi

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate i crediti da bonus edilizi derivanti dallo sconto in fattura possono essere trasferiti, unitamente all’azienda, dall’imprenditore individuale che intende costituire una società a responsabilità limitata. Tuttavia, l’operazione straordinaria di conferimento non determina una successione universale nei diritti e doveri del soggetto conferente, ciò comporta che i crediti non possono essere oggetto di un’ulteriore e successiva cessione da parte della Srl neocostituita. Questo è in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza d’interpello n. 281/E/2025.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta, sottolinea che:

  • l’operazione di conferimento ha, in generale, natura realizzativa ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, salvo, nell’ambito del regime di impresa, nel caso del conferimento d’azienda (o di ramo d’azienda) per il quale l’articolo 176 del Tuir prevede un regime di neutralità fiscale. Ma il conferimento d’azienda (ancorché neutrale) non comporta, a differenza delle operazioni straordinarie di fusione e scissione, alcuna successione universale dei diritti e doveri (anche fiscali) del soggetto conferente nella società conferitaria;
  • l’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 prevede che possono essere ceduti i bonus edilizi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. Con tale previsione, dunque, il legislatore ha inteso dettare una disciplina ad hoc che opera in deroga a quella di carattere generale prevista per la cessione dei crediti d’imposta (in relazione alla quale è espressamente previsto che il cessionario non possa cedere il credito già oggetto della cessione) e della cessione delle eccedenze nell’ambito del gruppo di cui agli articoli 43­bis e 43­ter del decreto del D.P.R. n. 602/1973.

Interpretando in via letterale le disposizioni dell’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 e alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’Amministrazione finanziaria giunge alla conclusione che il trasferimento dei crediti da bonus edilizi mediante conferimento sia qualificabile come una cessione e, come tale, incida sul limite (e sul numero) dei trasferimenti “liberi” consentiti dalla norma.

Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie rappresentata all’Amministrazione finanziaria, i crediti potranno essere conferiti dall’imprenditore individuale unitamente all’azienda nella (costituenda) società conferitaria, ma tale trasferimento inciderà sul numero massimo di cessioni “libere” previsto dall’articolo 121, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, poiché l’operazione in parola comporta un mutamento della titolarità del credito, che incorre nel limite previsto dal citato articolo 121.

Pertanto, i crediti non potranno essere ulteriormente oggetto di ”libera” cessione, ma sarà possibile una loro cessione solo verso i soggetti qualificati previsti dall’articolo 121 D.L. n. 34 del 2020.

di Stefano Rossetti

TAG bonus ediliziConferimento d'AziendaCrediti Edilizi

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