
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto importanti novità in materia di detrazioni edilizie stabilendo nuove percentuali di detrazione differenziate in base al tipo di beneficiario.
Con la Circolare 19 giugno 2025, n.8/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la fruizione della detrazione del 50% per le spese edilizie sostenute nell’anno di imposta 2025.
Disposizioni generali
La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha introdotto importanti novità in materia di detrazioni edilizie stabilendo nuove percentuali di detrazione differenziate in base al tipo di beneficiario.
In particolare, a partire dal periodo di imposta 2025, la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico viene rimodulata nella seguente misura:
- Per l’anno 2025:
- 50% di detrazione per interventi sull’abitazione principale eseguiti da proprietari o titolari di diritti reali di godimento;
- 36% in tutti gli altri casi.
- Per gli anni 2026 e 2027:
- 36% di detrazione per interventi sull’abitazione principale eseguiti da proprietari o titolari di diritti reali di godimento;
- 30% in tutti gli altri casi.
Per le annualità successive a quelle indicate la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio viene riconosciuta nella misura del 30% con riferimento agli interventi eseguiti dal 2028 al 2033, mentre a partire dal 2034, in mancanza di ulteriori interventi normativi, troverà applicazione la disciplina dell’art. 16-bis TUIR.
Al contrario, relativamente agli interventi volti al risparmio energetico ed alla riduzione del rischio sismico, salvo eventuali modifiche normative future, a decorrere dal 2028 non saranno più previste agevolazioni per tali spese.
Per quanto riguarda invece i limiti di spesa, diversamente da quanto previsto per la percentuale di detrazione, la norma non ha introdotto variazioni a tal riguardo, per cui rimangono confermati per le annualità innanzi indicate:
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio la soglia di € 96.000 di spesa, in deroga al limite indicato all’art. 16-bis del TUIR (i.e. € 48.000);
- per gli interventi finalizzati al risparmio energetico i limiti massimi di spesa in precedenza già applicati per singola tipologia di intervento;
- per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico il limite massimo di spesa di € 96.000.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare 19 giugno 2025, n.8/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la fruizione della detrazione del 50% per le spese edilizie sostenute nell’anno fiscale 2025.
In particolare, l’Agenzia ha specificato che la fruizione dell’agevolazione maggiorata spetta a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà, includendo anche la nuda proprietà e la proprietà superficiaria, o di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso e abitazione.
Più nello specifico, secondo quanto indicato dall’Agenzia, il contribuente per fruire della detrazione maggiorata deve essere titolare di uno di questi diritti alla data di inizio dei lavori, oppure al momento di sostenimento della spesa se antecedente.
Un ulteriore requisito per l’accesso all’agevolazione del 50% consiste nella destinazione dell’immobile ad abitazione principale, ovvero, come specificato dall’Agenzia, in conformità con la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, per cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata».
A questo riguardo, ai fini della detrazione con aliquota maggiore, si considera nella definizione di abitazione principale anche l’unità immobiliare usata come tale da un familiare del contribuente (coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al secondo). Tuttavia, se si può scegliere tra due immobili, uno destinato a propria dimora abituale e l’altro a dimora abituale di un proprio familiare, la detrazione spetta solo per quello adibito a dimora abituale dal titolare stesso, indipendentemente dall’uso dell’altro da parte del familiare.
Per quanto riguarda invece il termine per adibire l’immobile ad abitazione principale ai fini della fruizione dell’agevolazione l’Agenzia ha specificato che, se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori si applica la detrazione al 50% a condizione che l’immobile venga destinato ad abitazione principale al termine degli interventi.
Inoltre, il requisito dell’abitazione principale non deve perdurare per tutto il periodo di fruizione della detrazione che continua ad essere riconosciuta nella misura del 50% anche per le rate delle annualità in cui tale requisito venga meno.
Con riferimento invece agli interventi condominiali la detrazione del 50% si applica a condizione che il condomino rispetti i requisiti innanzi indicati, sia per quanto riguarda la destinazione dell’immobile ad abitazione principale sia per quanto riguarda la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento.
Infine, relativamente al caso del “Sismabonus acquisti”, l’Agenzia ha chiarito che per ottenere l’aliquota del 50% l’immobile acquisito deve essere destinato ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di prima detrazione.
Dott.ssa Francesca Sparano
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