
In maniera stringente e rigorosa, con un orientamento che si sta sempre più consolidando, la Corte Suprema con diverse pronunce (tra le altre, Corte Cassazione, ordinanze n. 12708/2024 e n. 30760/2022) ha statuito che la situazione di carenza di liquidità derivante dai ritardi, anche notevoli, dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni non integra la forza maggiore e, conseguentemente, non può comportare la non punibilità della violazione tributaria. Anche per le sanzioni tributarie, infatti, la forza maggiore deve essere intesa nella sua accezione penalistica, dovendo quindi essere riferita ad un avvenimento imponderabile (e non prevedibile) che annulla il potere del soggetto sui propri comportamenti, elidendo il requisito della coscienza e volontarietà della condotta.
Premessa
Accade di frequente che gli omessi o i tardivi pagamenti delle imposte siano causati nei fatti dai tardivi pagamenti di crediti che il contribuente vanta nei confronti della Pubblica Amministrazione e dai limiti imposti dalla normativa vigente per poter utilizzare in compensazione i medesimi crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione per il pagamento dei propri debiti tributari.
Tuttavia, secondo l’orientamento giurisprudenziale che si va sempre più consolidando, il tardivo o mancato pagamento delle imposte derivante dal ritardato pagamento dei crediti da parte della Pubblica Amministrazione non sarebbe sanzionabile solo se tale inadempimento pubblico rappresentasse una circostanza eccezionale e imprevedibile.
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