di Gianfranco Antico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.24715 del 7 settembre 2025, ha statuito che la cartella di pagamento, notificata a seguito all’omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, non necessita di una specifica motivazione, che può considerarsi assolta mediante il mero richiamo all’atto di adesione.
Accertamento con adesione: obblighi e decadenze nei pagamenti
Come è noto, il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell’atto di cui all’articolo 7, del D.Lgs. n. 218/1997.
Le somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se superano i cinquantamila euro. L’importo della prima rata va in ogni caso versato entro i canonici venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto. Le rate successive alla prima devono essere assolte entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Per il pagamento degli atti di recupero, definiti in adesione, non è possibile avvalersi della rateazione né della compensazione prevista dall’articolo 17, del D.Lgs. n. 241/1997.
Qualora il contribuente non esegua il versamento dell’importo corrispondente alla prima rata, entro il termine di venti giorni dalla redazione dell’atto, l’adesione non si perfeziona. La medesima disciplina si applica anche nell’ipotesi di versamento delle somme dovute in unica soluzione.
Con riguardo, invece, al pagamento delle rate diverse dalla prima, se il contribuente non esegua il versamento della rata entro il termine di pagamento di quella successiva si determina la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio iscrive a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposta, le sanzioni come determinate nell’atto di adesione perfezionato e gli interessi ricalcolati sulla residua imposta dovuta a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria del pagamento dell’imposta, ai sensi dell’articolo 20, del D.P.R. n. 602/1973.
Viene, inoltre, irrogata l’ulteriore sanzione di cui all’articolo 13, del D.Lgs. n. 471/1997, pari al 25% (per le violazioni commesse a far data dal 1° settembre 2024, per effetto della modifica operata dal D.Lgs.n.87/2024; mentre per le violazioni commesse antecedentemente, 30%), aumentata della metà, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
E’ in questo contesto normativo che si inserisce la recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sentenza n. 24715/2025 – secondo cui “La cartella di pagamento che faccia seguito all’omesso versamento di una o più rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione non necessita di una specifica motivazione atteso che il contribuente già si trova nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere motivazionale può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante il mero richiamo all’atto di adesione”.
Il caso investe la cartella notificata ad una società, per omesso versamento delle rate successive alla quarta per rateizzazione concessa a seguito di atto di adesione, annullata dai giudici del riesame, per un asserito vizio di motivazione.
Per gli Ermellini, che accolgono le doglianze delle Entrate, è vero che la cartella di pagamento deve essere motivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato la pretesa. Tuttavia, tale obbligo va riscontrato non in astratto, ma in concreto. È stato, invero, affermato che il cd. dichiarato e non versato “non necessita di specifica motivazione, in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, in adempimento dell’obbligo in questione” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 23133/2014).
E questi principi di diritto sono applicabili anche nell’ipotesi di cartella di pagamento che faccia seguito – come nella specie – all’omesso versamento delle rate in relazione alla sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, trovandosi già il contribuente nella condizione di conoscere le ragioni della richiesta.
Nella specie, il giudice di appello non si è attenuto al suddetto principio di diritto nell’annullare l’iscrizione a ruolo, quando, invece, l’onere di motivazione dell’Ufficio poteva considerarsi assolto mediante mero richiamo all’atto di adesione, essendo la contribuente già nella condizione di conoscere quanto ancora dovuto.

