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La donazione non evita la tassazione delle plusvalenze da Superbonus

La donazione non evita la tassazione delle plusvalenze da Superbonus

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E/2025 del 30 ottobre, ha chiarito che la cessione a titolo oneroso dell’immobile oggetto di donazione prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, la plusvalenza derivante da tale cessione dovrà essere assoggettata a tassazione ex articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del Tuir, e, da calcolare ai sensi del successivo articolo 68 del TUIR.

Chiarimenti sulle plusvalenze Superbonus

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62/E/2025, ha chiarito che la provenienza per donazione dell’immobile non basta ad evitare la tassazione delle plusvalenze legate alle ristrutturazioni col beneficio del Superbonus. Un contribuente aveva ricevuto in donazione dalla madre nel 2012 un’unità immobiliare, sulla quale erano stati eseguiti interventi di riqualificazione agevolati con il superbonus, poi completati alla fine del 2024. L’immobile non era mai stato adibito ad abitazione principale nel periodo indicato. Il contribuente, prima di cedere l’immobile oggetto di donazione, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di chiarire gli effetti della donazione ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione.

L’articolo 1 commi da 64 a 67 della L. n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ha introdotto la disciplina delle plusvalenze immobiliari imponibili, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020 relativamente ai quali spetta la detrazione ivi prevista (cosiddetto Superbonus).

In particolare, l’articolo 67, comma 1 del Tuir, come modificato dal citato articolo 1, comma 64, lettera a), n. 2), della Legge di Bilancio 2024, dispone che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio, che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

L’obiettivo di quella norma è, nella sostanza, recuperare in parte il vantaggio economico emerso con quelle operazioni a carico delle casse pubbliche. In altri termini, se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile per successione oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) per il periodo minimo indicato dalla norma. Pertanto, aver adibito ad abitazione principale l’immobile per i tempi indicati dalla legge o averlo ricevuto per successione consente di evitare la tassazione della plusvalenza. Secondo il parere dell’Agenzia delle Entrate, però, la donazione non può essere assimilata alla successione; pertanto, non consente di beneficiare di un trattamento agevolato.

Nel caso prospettato all’Amministrazione Finanziaria, allora, non opera l’esclusione prevista dalla norma, atteso che, in base a quanto dichiarato dall’istante, l’immobile che intende cedere non è stato acquisito per successione, bensì per donazione (anche se il donante l’aveva ricevuto per successione), né è stato adibito ad abitazione principale. Quindi, la vendita effettuata prima di dieci anni dalla conclusione degli interventi sarà tassata in modo più sfavorevole.

di Mariangela Paparusso

TAG Plusvalenze ImmobiliarisuperbonusTassazione Immobili

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