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La liquidazione societaria e la detrazione IVA

La liquidazione societaria e la detrazione IVA

Con la risposta ad istanza di interpello n. 251/E/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa la possibilità di detrarre l’IVA addebitata nelle fatture ricevute in corso di liquidazione, per una società che ha operato, durante il periodo di attività, in regime di esenzione IVA ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Detrazione IVA ammessa se i costi sono inerenti alla liquidazione

L’istante, nel documento di prassi, espone il caso di una s.r.l. in liquidazione per conseguimento dell’oggetto sociale, che, in corso di ordinaria attività, ha esercitato operazioni esenti di cui all’articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972, senza, pertanto, beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA addebitata nelle fatture ricevute.

Successivamente all’apertura della liquidazione, la società ha ricevuto fatture di rilevante entità da parte di professionisti incaricati della gestione del contenzioso tributario e delle attività legali connesse al recupero crediti. Relativamente a tali fatture, l’istante ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di detrarre l’IVA addebitata.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha risposto precisando innanzitutto che, in linea generale, il diritto alla detrazione rimane consentito anche nel corso della fase di liquidazione, richiamando, a questo riguardo, quanto indicato nella Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 3 giugno 2021, causa C182/20, secondo cui, poiché l’attività deve essere considerata di per sé indipendentemente da scopi o risultati, il fatto che una procedura fallimentare modifichi le finalità delle operazioni di un soggetto passivo — passando dalla gestione ordinaria alla liquidazione — non altera la natura economica delle operazioni svolte nell’impresa.

Contestualmente, l’Agenzia ha richiamato, altresì, la risposta ad istanza di interpello n. 853/E/2021, secondo cui le operazioni svolte durante la fase di liquidazione della società, se finalizzate al realizzo del patrimonio e condotte nei tempi necessari alla liquidazione stessa, sono considerate parte dell’attività d’impresa. Pertanto, in conformità al principio di neutralità dell’IVA, viene riconosciuto il diritto alla detrazione sugli acquisti effettuati nel corso della procedura di liquidazione, purché direttamente correlati all’attività liquidatoria.

In termini più dettagliati, nel documento di prassi, l’Agenzia fa inoltre riferimento alle recenti ordinanze della Corte di Cassazione n. 3875/2025 e n. 4755/2025, intervenute sulla natura dell’attività di liquidazione con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa di una società operante nel settore assicurativo. Secondo la Corte di Cassazione, la procedura di liquidazione coatta amministrativa determina la cessazione dell’attività assicurativa esente svolta dalla società nel periodo in cui era in bonis, ripristinando così la disciplina fiscale ordinaria che prevede la detrazione dell’IVA.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto ed in conformità con le ordinarie disposizioni che regolano la detrazione dell’IVA, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione dell’imposta è consentita esclusivamente qualora siano rispettati i requisiti di inerenza ed afferenza dei costi sostenuti ai fini delle operazioni liquidatorie.

Più nello specifico, secondo quanto indicato nel documento di prassi, per considerare una prestazione di servizi correlata e funzionale alla liquidazione, non è sufficiente che essa venga effettuata durante il periodo di liquidazione, ma occorre accertare che la causa e lo scopo della prestazione siano effettivamente connessi all’attività liquidatoria.

In conclusione, con riferimento al caso specifico, l’Amministrazione Finanziaria ha rilevato la sussistenza dei requisiti di inerenza delle prestazioni relative all’assistenza legale nel contenzioso tributario e delle attività connesse al recupero crediti, individuando nelle fatture ricevute un nesso con le attività di definizione dei rapporti pendenti, tipiche della fase di liquidazione societaria, e riconoscendo, pertanto, il diritto alla detrazione alla società istante.

Di Francesca Sparano

TAG detrazione ivaIvaLiquidazione Societaria

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